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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31337/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, l. n. 1338/1962, per sanare omissioni contributive relative a un precedente rapporto di lavoro (a seguito di una pronuncia giudiziale che aveva riconosciuto un superiore inquadramento e differenze retributive). La Corte d'appello di Messina aveva dichiarato la domanda improponibile perché il ricorrente non avrebbe previamente presentato la prevista domanda amministrativa all'INPS, ritenendo tale previo esperimento un presupposto inderogabile per la proposizione dell'azione giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che l'azione volta alla costituzione della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 non è una prestazione previdenziale ma un rimedio per l'omessa contribuzione datoriale (di natura risarcitoria/di reintegrazione), e quindi non è soggetta all'obbligo di previa domanda amministrativa previsto per le prestazioni previdenziali. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà anche decidere sulle spese di cassazione; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 13, legge n. 1338/1962

    "ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione [...], può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire [...] una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi"

    La Corte interpreta la norma come un congegno di regolarizzazione contributiva e un rimedio volto a reintegrare il lavoratore per l'omessa contribuzione datoriale; non si tratta di una prestazione previdenziale soggetta ai termini e alle regole della materia pensionistica.

  • art. 2116, comma secondo, codice civile

    "nei casi in cui [...] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro"

    La norma è collegata all'art. 13 come fondamento della responsabilità datoriale per le omissioni contributive: la rendita prevista dall'art. 13 è vista come forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione.

  • art. 47, d.P.R. n. 639/1970

    La Corte rileva, anche in conformità a precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 32500/2021), che la decadenza triennale prevista per alcune domande amministrative previdenziali non è applicabile all'azione ex art. 13 in quanto questa non costituisce una prestazione previdenziale.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Citata incidentalmente in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sulla soluzione di diritto della controversia.

Massime di principio

  • La domanda volta alla costituzione della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 non è una prestazione previdenziale ma un rimedio per l'omessa contribuzione datoriale; pertanto non è soggetta all'obbligo di previa domanda amministrativa previsto per le prestazioni pensionistiche.
  • Quando la causa riguarda la reintegrazione per omissione contributiva (azione sostitutiva/ripristinatoria), il giudice non può dichiarare improponibile la domanda per mancata preventiva istanza amministrativa a carico del lavoratore.
  • In controversie simili conviene documentare comunque ogni adempimento amministrativo eventualmente esperito (domanda all'INPS), ma la mancanza di tale domanda non determina automaticamente l'improcedibilità quando si agisce ai sensi dell'art. 13.
  • Occorre distinguere con cura la natura della domanda (prestazione previdenziale vs. azione risarcitoria/di reintegrazione contributiva): l'inquadramento determina l'applicabilità di termini di decadenza, prescrizione e delle regole circa la preventiva instaurazione del procedimento amministrativo.
  • Nei casi di contestazione di omissioni contributive, è utile richiamare l'art. 2116 c.c. come fondamento della responsabilità datoriale e valutare la prescrizione e le modalità di computo dei periodi contributivi alla luce della natura risarcitoria dell'azione.

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