Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore)
La controversia
La società ricorrente aveva stipulato con un diverso soggetto un contratto di fornitura di energia elettrica e, tramite un mandato senza rappresentanza, il contratto per il trasporto e la gestione del servizio con la società distributrice. Assumendo che ripetuti buchi di tensione, microinterruzioni e sbalzi di corrente avessero danneggiato i macchinari e l'attività aziendale, aveva agito per inadempimento contrattuale chiedendo il risarcimento. In primo grado il Tribunale, sulla base di CTU, aveva riconosciuto un concorso di responsabilità e liquidato un danno patrimoniale; in appello la domanda era stata invece rigettata perché la corte territoriale, valorizzando la consulenza tecnica e la normativa tecnica di settore, aveva ritenuto che le microinterruzioni fossero fenomeno normale, prevedibile e ineliminabile, quindi non integrassero inesatto adempimento. Nel ricorso per cassazione la società cliente deduceva: (1) violazione degli artt. 1 e 12 disp. prel. e dell'art. 1372 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse fondato la decisione sulla sola normativa tecnica anziché sulle norme di diritto applicabili, in particolare gli artt. 2050 e 1218 c.c.; (2) violazione di norme di diritto e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse male apprezzato la CTU e non avesse considerato l'assenza di prova liberatoria della distributrice, la mancata manutenzione della rete e l'omessa informazione ai clienti, oltre al fatto che l'onere dei costi per dispositivi di continuità non avrebbe dovuto gravare sull'utente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le norme tecniche non sono fonte autonoma di obbligazione ma costituiscono lo standard tecnico rilevante per integrare il parametro dell'adempimento contrattuale; nel caso concreto la corte d'appello, facendo leva sulla normativa tecnica di settore e sulla CTU, aveva correttamente escluso l'inesattezza dell'adempimento perché i buchi di tensione erano stati qualificati come evento normale, prevedibile e ineliminabile, senza che la ricorrente avesse specificamente censurato la consulenza tecnica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, senza dedurre nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità una vera violazione delle regole di valutazione della prova. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorrevano le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c.
ha consentito la trattazione in Adunanza camerale
l'evento normale, prevedibile e ineliminabile, accertato in base alla normativa tecnica di settore, esclude l'inesattezza dell'adempimento contrattuale
richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe dovuto regolare la responsabilità per l'erogazione di energia elettrica, ma non accolto
la sua violazione è deducibile solo nei limiti in cui il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello legale o non previsto; non quando si contesti soltanto il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio
richiamato dalla ricorrente nella censura sul parametro normativo applicabile, ma non ritenuto decisivo
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza esito
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza esito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per distinguere il vizio motivazionale dalla violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le norme tecniche di settore, pur non essendo fonte autonoma dell'obbligazione, possono integrare il parametro di valutazione dell'esatto adempimento contrattuale quando definiscono lo standard tecnico esigibile.
- Se il giudice di merito accerta che il fenomeno lamentato è normale, prevedibile e ineliminabile secondo la tecnica applicabile, non è configurabile inesatto adempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., salvo specifica censura della valutazione tecnica svolta.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione; non basta contestare il modo in cui il merito ha apprezzato le prove.
- Non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una richiesta di semplice rivalutazione del merito, delle risultanze della CTU o della distribuzione concreta degli oneri probatori.
- rami
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