Cassazione Penale, Ordinanza n. 13214/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a mesi due di arresto per una violazione del codice della strada, deducendo: 1) violazione di legge per erronea configurazione della propria responsabilità penale, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero male valutato il compendio probatorio; 2) violazione di legge per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche risultava logica e coerente con le emergenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano deducibili in cassazione perché mirati a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del fatto. Ha inoltre ritenuto insindacabile la motivazione con cui la Corte d'appello aveva negato le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice oggetto di contestazione e conferma della condanna nei gradi di merito.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura degli elementi di fatto; resta preclusa alla Cassazione la rivalutazione autonoma del compendio probatorio.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti accertati nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova ricostruzione del fatto, essendo riservato al giudice di merito l'apprezzamento esclusivo delle prove.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata; una motivazione coerente con gli elementi processuali è insindacabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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