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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19019/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’azione promossa da una società nei confronti del proprio amministratore per la ripetizione di somme corrisposte a titolo di rimborso spese auto, ritenute prive di giustificazione. Il Tribunale aveva ingiunto il pagamento di euro 44.560,23, rilevando che una parte dei rimborsi riguardava due vetture sostenute da altra società che le deteneva in leasing e le concedeva in uso all’amministratore come fringe benefit, mentre per la restante parte non era stata provata la spesa né la proprietà dei veicoli in capo al destinatario dei rimborsi. L’appello era stato dichiarato inammissibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 24 Cost. e 81 c.p.c. per pretesa carenza di legittimazione attiva della società attrice, che secondo lui sarebbe spettata ad altra società; 2) violazione degli artt. 2476, 2033, 2036 e 2043 c.c. per avere il giudice ritenuto indebiti i rimborsi senza considerare che trovavano titolo nello statuto e nella carica ricoperta; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per erronea distribuzione dell’onere della prova nell’azione di ripetizione di indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il Tribunale aveva correttamente accertato che le spese relative alle due vetture erano state interamente sostenute dalla società che le aveva concesse in leasing, circostanza documentata e non contestata, sicché l’autoliquidazione dei relativi importi da parte dell’amministratore era priva di giustificazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che nell’azione di ripetizione d’indebito l’attore deve provare il pagamento e la mancanza di causa debendi, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato sia l’avvenuto rimborso sia l’inesistenza della causa giustificativa; inoltre la doglianza non attingeva specificamente la ratio decidendi sulla mancata documentazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 186 quater c.p.c.

    richiamato solo come base del provvedimento monitorio/definitorio del Tribunale; non viene svolta un’interpretazione specifica

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 348-bis c.p.c. per l’inammissibilità dell’appello

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione attiva

  • art. 81 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione attiva

  • art. 2476 c.c.

    invocato per contestare la pretesa di indebito e la responsabilità dell’amministratore

  • art. 2033 c.c.

    la Corte ribadisce che nell’azione di ripetizione di indebito l’attore deve provare il pagamento e la mancanza di causa giustificativa

  • art. 2036 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma non accolto

  • art. 2043 c.c.

    invocato dal ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce il principio generale di riparto dell’onere della prova, respingendo la censura perché il giudice di merito aveva comunque accertato gli elementi costitutivi della ripetizione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito, l’attore deve provare l’avvenuto pagamento e l’assenza di una causa debendi; una volta accertati dal giudice di merito tali elementi, la censura sull’onere della prova non può essere accolta se non si confronta specificamente con tali accertamenti.
  • L’autoliquidazione di rimborsi spese da parte dell’amministratore è illegittima quando le spese risultino in concreto sostenute da un diverso soggetto e non vi sia prova del titolo giustificativo del rimborso in capo all’amministratore stesso.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza che pretenda di sovvertire l’accertamento di merito sulla mancanza di documentazione o sulla non riferibilità delle spese deve essere specifica e puntualmente diretta contro la ratio decidendi; critiche generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
  • La contestazione della legittimazione attiva o della titolarità del rapporto deve essere coerente con l’oggetto sostanziale della controversia; se la lite riguarda i rapporti tra società e amministratore, la censura che invochi un diverso soggetto senza incidere sulla concreta pretesa azionata non è idonea a scardinare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAmministratoriImpugnazioniProve
RamiObbligazioniSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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