Cassazione Civile, Ordinanza n. 12088/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per omessa comunicazione al Centro per l'Impiego, entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività lavorativa, dell'assunzione di alcune dipendenti, ritenute iniziate di fatto in epoca anteriore alla regolarizzazione formale. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione al Tribunale, deducendo sia l'illegittimità della procedura ispettiva per violazione dell'art. 13 del D.Lgs. 124/2004, come modificato dal c.d. Collegato lavoro, sia l'assenza di riscontri giudiziali alle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale dalle lavoratrici. Il Tribunale accolse l'opposizione e annullò l'ordinanza. In appello, l'amministrazione insistette sulla corretta applicazione della disciplina ispettiva, sulla rilevanza delle dichiarazioni delle ex lavoratrici e del verbale ispettivo, nonché sull'erronea introduzione di fatti nuovi. La Corte d'appello riformò parzialmente la decisione e confermò la sanzione quanto alle posizioni controverse, compensando in sostanza solo quanto già coperto da giudicato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione o falsa applicazione dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004, sostenendosi che la norma riformata dovesse applicarsi alla fattispecie e che il primo accesso ispettivo fosse successivo alla riforma; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi, censurandosi la valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni stragiudiziali come supporto alla ricostruzione dell'inizio del rapporto di lavoro. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla data e sulla scansione delle attività ispettive, accertamento censurabile, al più, con revocazione per errore di fatto se si tratta di travisamento del dato probatorio. Il secondo motivo è stato respinto perché si risolveva in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: la censura ex art. 116 c.p.c. non può investire il libero convincimento del giudice di merito sulla maggiore attendibilità di alcune prove rispetto ad altre, e la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo in caso di vera inversione dell'onere della prova, non quando si contesti la ponderazione del quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato il primo motivo come inammissibile perché diretto in realtà a ottenere un riesame del fatto storico e della sequenza degli accertamenti ispettivi, già apprezzati dal giudice di merito; ha ritenuto il secondo motivo non fondato e comunque formulato in modo tale da sollecitare una rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. È stata confermata la decisione di appello nella parte in cui aveva riformato la pronuncia di primo grado e mantenuto l'efficacia della sanzione, con nulla sulle spese per mancata attività difensiva della parte rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte lo considera nella versione originaria e in quella modificata dal c.d. Collegato lavoro, ma ritiene che la sua applicazione nel caso concreto dipenda da un accertamento di fatto sulla collocazione temporale delle attività ispettive; la doglianza che mira a contestare tale accertamento è inammissibile in cassazione.
art. 33 L. 4 novembre 2010, n. 183
È richiamato quale norma che ha riformato l'art. 13 del D.Lgs. 124/2004; la sua operatività nel caso dipende dalla data di inizio degli accertamenti e non può essere rimessa in discussione come mero vizio di violazione di legge se il vero bersaglio è il fatto.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa; non consente di censurare la valutazione di attendibilità comparata delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione è ravvisabile solo in caso di errata ripartizione dell'onere della prova; non quando il ricorrente contesti la ponderazione del compendio probatorio o la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio di fatto sotto la veste della violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o al minimo costituzionale della motivazione; non consente rivalutazioni del materiale istruttorio.
Se l'errore denunciato riguarda il travisamento percettivo del dato probatorio, il rimedio è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il parametro del minimo costituzionale della motivazione, la cui mancanza o apparenza integra nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione mancante, apparente o perplessa determina nullità della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma introduttiva del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice di legittimità non può essere investito della mera contestazione dell'accertamento in fatto circa la data di inizio delle attività ispettive o la sequenza temporale degli accessi, quando la censura sia formalmente costruita come violazione di legge ma sostanzialmente miri a un riesame del merito.
- Il vizio procedimentale dell'attività ispettiva rileva nel giudizio di opposizione soltanto se il destinatario deduce e allega una concreta lesione del diritto di difesa; la mera irregolarità formale, in assenza di pregiudizio difensivo, non basta.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non è un mezzo per contestare la maggiore o minore attendibilità attribuita dal giudice di merito a una prova rispetto ad altre, poiché tale valutazione rientra nel libero convincimento del giudice.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice inverta l'onere della prova; non quando il ricorrente contesti il risultato della valutazione comparativa delle risultanze probatorie.
- Quando il ricorso per cassazione deduca contemporaneamente, in modo promiscuo, violazione di legge, omesso esame di fatti e travisamento delle prove, ma il reale obiettivo sia una rivalutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile in sede di legittimità.
- Se l'errore denunciato attiene alla percezione del contenuto oggettivo della prova e non alla sua valutazione giuridica, il rimedio corretto è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
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