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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società garante, dopo aver pagato all'Agenzia delle Entrate quanto dovuto dal debitore principale in forza di una polizza fideiussoria, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo per il recupero della somma versata. Il decreto era stato registrato con imposta proporzionale e la società ne aveva chiesto il rimborso parziale, sostenendo che dovesse applicarsi l'imposta fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla società, sostenendo che il decreto ingiuntivo riguardasse una condanna alla restituzione di somme e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso riguarda il recupero della somma pagata al creditore e non il corrispettivo della prestazione di garanzia. Pertanto, non si applica il principio di alternatività IVA-imposta di registro e il decreto è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, sono soggetti a registrazione.

    Il decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal garante deve essere autonomamente assoggettato all'imposta di registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    Atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori.

    La condanna al pagamento di somme contenuta nel decreto ingiuntivo è soggetta all'imposta di registro proporzionale del 3%.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    La tassazione deve considerare gli effetti giuridici ed economici propri dell'atto sottoposto a registrazione. Il decreto ingiuntivo del garante produce effetti autonomi rispetto all'obbligazione principale.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    La distinzione e l'autonomia dei diversi rapporti giuridici impediscono di unificare, ai fini dell'imposta di registro, il rapporto principale, la garanzia e il rapporto di rivalsa tra garante e debitore.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    La norma sulla tassazione dell'atto di surrogazione non consente di qualificare il pagamento effettuato dal garante come corrispettivo o controvalore di una prestazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, nota 2, Tariffa, parte prima

    L'esclusione dall'imposta proporzionale per le somme relative a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA non si applica al decreto ingiuntivo del garante, perché esso riguarda la restituzione di quanto pagato e non il corrispettivo della garanzia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito IVA, anche se esente, ma tale circostanza non si estende automaticamente al successivo decreto ingiuntivo con cui il garante recupera la somma pagata.

  • Codice civile, artt. 1201, 1203 e 1949

    Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti del creditore, ma la surrogazione non trasforma il credito restitutorio in un corrispettivo soggetto a IVA.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4

    La norma distingue il costo della fideiussione dal credito restitutorio derivante dal pagamento eseguito dal garante; tale distinzione conferma l'autonomia dei rapporti.

Massime di principio

  • Quando un garante paga il debito principale e ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare dal debitore la somma versata, il decreto riguarda una restituzione o un regresso e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • L'eventuale assoggettamento della garanzia all'IVA, anche in regime di esenzione, non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al successivo decreto ingiuntivo.
  • Il rapporto principale, il contratto di garanzia e il rapporto di rivalsa tra garante e debitore sono autonomi ai fini fiscali; occorre quindi tassare il singolo atto in base ai suoi specifici effetti.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo quando l'atto giudiziario dispone effettivamente il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione soggetta a IVA.
  • In assenza di tale collegamento diretto, un decreto ingiuntivo esecutivo che condanna al pagamento di somme è soggetto all'imposta di registro proporzionale prevista per gli atti giudiziari, nella misura del 3% sul valore della condanna.

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