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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44641/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.48382/2022. Il ricorrente assume un errore di fatto nella pronuncia della Cassazione con riferimento alla presunta mancata allegazione, da parte della difesa, dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni e alla successiva valutazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni telematiche (chat BlackBerry). Sostiene che i decreti erano richiamati e trascritti nel ricorso e che ulteriore documentazione era stata prodotta in udienza, per cui la Cassazione avrebbe errato nell'affermare la mancata allegazione e nell'interpretazione del decreto dell'8 ottobre 2013 circa la esclusiva registrazione presso la società RCS.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio ex art.625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori percettivi nella lettura degli atti interni che abbiano inciso sulla decisione; invece le censure del ricorrente riguardano valutazioni di merito o, ove esistesse una mancata percezione, questa non ha inciso sulla decisione perché la Corte di Cassazione aveva comunque esaminato e rigettato le questioni sulle intercettazioni nel merito. Sull'asserita errata lettura del decreto del 8 ottobre 2013 la Corte ha ritenuto la questione essere un possibile errore di giudizio non sindacabile con il ricorso straordinario. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario è ammesso solo per errore percettivo nella lettura degli atti interni che abbia inciso sulla decisione; non è idoneo a correggere errori di giudizio o valutazioni di merito.

  • art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

    Per censurare l'utilizzabilità delle intercettazioni telematiche occorrono elementi probatori che dimostrino come e dove sia avvenuta la registrazione; in assenza di tali elementi la violazione non può essere riscontrata.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma penale richiamata quale capo di imputazione originario (ricettazione); citata a contestazione nei gradi di merito ma non oggetto centrale del ricorso straordinario.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norme del testo unico sugli stupefacenti richiamate nei capi d'imputazione (art.74 relativo a ruolo associativo); la Cassazione aveva annullato la sentenza in relazione al ruolo contestato ai sensi dell'art.74 comma 1.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità, determinando la somma di euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art.625-bis è strettamente limitato agli "errori percettivi" nella lettura degli atti interni; non è lo strumento per riconsiderare valutazioni di merito o errori di giudizio.
  • Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è essenziale allegare e indicare chiaramente i provvedimenti e gli atti dai quali emergano i profili di illegittimità; la mancata allegazione può rendere difficoltosa la censura, salvo che la Corte abbia comunque valutato il contenuto e rigettato la censura sul merito.
  • La produzione documentale in udienza non sempre supplisce all'omessa allegazione in atto di impugnazione; è preferibile che gli elementi decisivi siano allegati e indicati già nell'impugnazione principale.
  • Le doglianze che richiedono una rivalutazione delle risultanze probatorie o una diversa interpretazione del decreto di intercettazione configurano errori di giudizio e non sono reclamabili con il rimedio straordinario ex art.625-bis.
  • Se la Corte di legittimità ha esaminato e respinto un motivo sul merito, l'asserita omissione formale (es. mancata allegazione) perde rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario, salvo provare che l'errore percettivo abbia effettivamente inciso sulla decisione.

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