Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18636/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La lite nasce da danni subiti da immobili di proprietà privata, asseritamente causati da un canale irriguo in cattiva manutenzione. In primo grado era stata affermata la responsabilità del consorzio di irrigazione ex art. 2051 c.c. e rigettata la domanda verso il comune. In appello, promosso dal consorzio, la corte territoriale ha invece accolto il gravame e rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la condotta, originariamente a cielo aperto, fosse stata intubata e interrata dal comune per la realizzazione di una strada e di un marciapiede, con conseguente attribuzione al comune della disponibilità e del controllo del bene e, quindi, della custodia. I ricorrenti hanno censurato: 1) la falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e vari vizi motivazionali, sostenendo che il consorzio restasse proprietario/utilizzatore della condotta e che la cattiva manutenzione ne fondasse la responsabilità; 2) la mancata affermazione di responsabilità del consorzio ex art. 2043 c.c.; 3) l'omessa pronuncia sulla domanda del consorzio nei confronti del comune e l'erronea ritenuta rinuncia implicita alla domanda risarcitoria verso il comune per mancata riproposizione da parte dei danneggiati; 4) la violazione delle norme sulle spese. Il ricorso principale e quello incidentale risultano sostanzialmente sovrapponibili nei primi motivi, entrambi diretti a contestare la ricostruzione della custodia e la distribuzione delle responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. si risolvessero in una richiesta di diversa valutazione dei fatti e non individuassero un vero error in iure; ha affermato che la custodia non coincide necessariamente con la proprietà, ma con disponibilità e potere di controllo del bene; ha reputato irrilevanti le censure rivolte ad argomentazioni svolte ad abundantiam; ha escluso la deducibilità in cassazione di una nuova questione ex art. 2043 c.c. non trattata nei gradi di merito; ha inoltre confermato che la domanda risarcitoria nei confronti del comune, non riproposta dagli appellati, doveva ritenersi rinunciata ex art. 346 c.p.c., e ha respinto le doglianze sulle spese come meri "non motivi". Le spese tra ricorrente principale e incidentale sono state compensate; i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese ai controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia è oggettiva e richiede l'individuazione del custode, che non coincide necessariamente con il proprietario, ma con chi abbia disponibilità e potere di controllo sulla cosa.

  • art. 2043 c.c.

    Non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una questione di responsabilità aquiliana non trattata nel giudizio di merito, se la causa era impostata sulla responsabilità da cosa in custodia.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia non è fondata se la decisione impugnata si è effettivamente pronunciata sulla domanda; non sussiste omissione quando il motivo mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del decisum.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è utilmente invocabile se la sentenza non ha contestato l'esistenza del danno o la sua derivazione dalla condotta, ma ha deciso su un diverso profilo, cioè sulla individuazione del custode responsabile.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente in appello la domanda non accolta o assorbita; in difetto opera la presunzione di rinuncia.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo che richiama atti o circostanze processuali deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti rilevanti.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura che si limiti a chiedere, in via conseguenziale, la riforma della statuizione sulle spese senza individuare un autonomo vizio cassatorio è un mero "non motivo".

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È usata per denunciare nullità processuali o della sentenza, ma non può essere impiegata per veicolare doglianze di merito o di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è circoscritto a ipotesi estreme; non è deducibile come riesame del merito né per denunciare questioni nuove.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro cui si collega l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. la qualità di custode va individuata in base alla disponibilità giuridica e materiale della cosa e al potere di controllo su di essa, non in base alla sola titolarità formale della proprietà.
  • Per dedurre in cassazione la violazione di legge non basta richiamare la norma asseritamente violata: occorre individuare specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastanti con la disciplina applicabile.
  • La censura che miri a ottenere una diversa valutazione dei fatti, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, è inammissibile se non confronta realmente la ratio decidendi.
  • Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è ristretto a ipotesi tassative e non consente un nuovo esame del merito o la formulazione di questioni nuove non trattate nei gradi precedenti.
  • In appello, la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre espressamente le domande non accolte o assorbite; la mancata riproposizione determina la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • Le censure rivolte a passaggi motivazionali svolti ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse, perché non incidono sulla ratio decidendi.
  • Una richiesta sulle spese di lite è inammissibile come motivo di ricorso per cassazione se non denuncia un autonomo vizio della decisione e si limita a postulare l'effetto consequenziale dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.