Cassazione Penale, Sentenza n. 32233/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Santachiara era stato condannato dal Tribunale di Velletri (23/02/2021) e la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Roma (21/04/2023) per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 115/2002: aver dichiarato falsamente, il 30/09/2015, un reddito familiare 2014 inferiore al reale per ottenere il gratuito patrocinio. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione: mancata prova dell'elemento soggettivo (art. 95 DPR 115/2002); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e loro prevalenza sull'aggravante (artt. 133 e 62-bis c.p.); mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); violazione dell'art. 603 c.p.p. per non avere effettuato la rinnovazione dibattimentale; e infine che il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima della sentenza di appello (richiamando artt. 157 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo: il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, determinato in base al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., ha avuto compimento il 30/03/2023 (reato commesso il 30/09/2015) senza alcuna sospensione, dunque prima della sentenza d'appello del 21/04/2023. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; ha altresì dichiarato superfluo ogni esame degli altri motivi e che non sussistono le condizioni per pronunciarsi con assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
offesa per dichiarazione falsa al fine di ottenere il gratuito patrocinio
La norma descrive il fatto contestato (false dichiarazioni per ottenere gratuito patrocinio); la Corte non è entrata nel merito dell'accertamento di tale norma perché ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione.
Codice penale, art. 157, comma 1
Norma richiamata per il calcolo del termine prescrizionale; concorre nel determinare la durata della prescrizione complessiva del reato.
Codice penale, art. 161, comma 2
termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi
Applicata insieme all'art. 157 per stabilire la scadenza della prescrizione (7 anni e 6 mesi dal fatto del 30/09/2015, scadente il 30/03/2023).
Norma sulle circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava mancato riconoscimento e prevalenza, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante dopo la declaratoria di prescrizione.
Norma sull'aumento della pena in relazione alla condizione di abuso del diritto; censurata dal ricorrente ma non esaminata nel merito a causa della prescrizione.
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; non valutata perche' la prescrizione ha estinto il reato.
Codice di procedura penale, art. 603
Riguarda la rinnovazione del dibattimento; il ricorrente denunciava la violazione, ma la Corte non ha approfondito la doglianza, essendo intervenuta la prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Prevede la pronuncia di assoluzione di merito in specifici casi; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per applicarla e ha invece annullato per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Principio consolidato secondo cui, se risulta già una causa di estinzione del reato, l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Ulteriore richiamo a orientamento secondo il quale la presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) esclude la rilevanza di vizi di motivazione della sentenza impugnata e giustifica l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia impugnata di grado successivo (es. sentenza d'appello), la Corte di cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato, con annullamento senza rinvio.
- Una volta accertata una causa estintiva (es. prescrizione), diventa superfluo l'esame dei motivi che attengono al merito o a nullità processuali: non si rinvia al giudice di merito per sanare vizi quando la causa estintiva è immediatamente applicabile.
- Il calcolo del termine prescrizionale va fatto con attenzione: determinare la data del fatto, valutare eventuali sospensioni o interruzioni, e applicare correttamente le disposizioni di cui agli artt. 157 e 161 c.p.; un errore in tale calcolo può determinare la revoca della condanna in sede di cassazione.
- La richiesta di pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo se le risultanze processuali impongono in modo chiaro l'assoluzione; in mancanza di tale chiarezza la Corte preferisce dichiarare l'estinzione per prescrizione quando sussiste.
- In casi di false dichiarazioni per ottenere benefici (es. gratuito patrocinio), anche se esistono profili di colpevolezza o questioni procedurali, la prescrizione sopravveniente annulla la rilevanza pratica di tali profili ai fini della conservazione della condanna.
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