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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32233/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Santachiara era stato condannato dal Tribunale di Velletri (23/02/2021) e la sentenza confermata dalla Corte d'appello di Roma (21/04/2023) per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 115/2002: aver dichiarato falsamente, il 30/09/2015, un reddito familiare 2014 inferiore al reale per ottenere il gratuito patrocinio. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi di impugnazione: mancata prova dell'elemento soggettivo (art. 95 DPR 115/2002); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e loro prevalenza sull'aggravante (artt. 133 e 62-bis c.p.); mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); violazione dell'art. 603 c.p.p. per non avere effettuato la rinnovazione dibattimentale; e infine che il reato si sarebbe estinto per prescrizione prima della sentenza di appello (richiamando artt. 157 e 161 c.p. e art. 129 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo: il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, determinato in base al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., ha avuto compimento il 30/03/2023 (reato commesso il 30/09/2015) senza alcuna sospensione, dunque prima della sentenza d'appello del 21/04/2023. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; ha altresì dichiarato superfluo ogni esame degli altri motivi e che non sussistono le condizioni per pronunciarsi con assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    offesa per dichiarazione falsa al fine di ottenere il gratuito patrocinio

    La norma descrive il fatto contestato (false dichiarazioni per ottenere gratuito patrocinio); la Corte non è entrata nel merito dell'accertamento di tale norma perché ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione.

  • Codice penale, art. 157, comma 1

    Norma richiamata per il calcolo del termine prescrizionale; concorre nel determinare la durata della prescrizione complessiva del reato.

  • Codice penale, art. 161, comma 2

    termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi

    Applicata insieme all'art. 157 per stabilire la scadenza della prescrizione (7 anni e 6 mesi dal fatto del 30/09/2015, scadente il 30/03/2023).

  • Codice penale, art. 133

    Norma sulle circostanze attenuanti; il ricorrente lamentava mancato riconoscimento e prevalenza, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante dopo la declaratoria di prescrizione.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Norma sull'aumento della pena in relazione alla condizione di abuso del diritto; censurata dal ricorrente ma non esaminata nel merito a causa della prescrizione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; non valutata perche' la prescrizione ha estinto il reato.

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Riguarda la rinnovazione del dibattimento; il ricorrente denunciava la violazione, ma la Corte non ha approfondito la doglianza, essendo intervenuta la prescrizione.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Prevede la pronuncia di assoluzione di merito in specifici casi; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per applicarla e ha invece annullato per prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Principio consolidato secondo cui, se risulta già una causa di estinzione del reato, l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Ulteriore richiamo a orientamento secondo il quale la presenza di una causa estintiva (es. prescrizione) esclude la rilevanza di vizi di motivazione della sentenza impugnata e giustifica l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia impugnata di grado successivo (es. sentenza d'appello), la Corte di cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato, con annullamento senza rinvio.
  • Una volta accertata una causa estintiva (es. prescrizione), diventa superfluo l'esame dei motivi che attengono al merito o a nullità processuali: non si rinvia al giudice di merito per sanare vizi quando la causa estintiva è immediatamente applicabile.
  • Il calcolo del termine prescrizionale va fatto con attenzione: determinare la data del fatto, valutare eventuali sospensioni o interruzioni, e applicare correttamente le disposizioni di cui agli artt. 157 e 161 c.p.; un errore in tale calcolo può determinare la revoca della condanna in sede di cassazione.
  • La richiesta di pronuncia di assoluzione di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p. è possibile solo se le risultanze processuali impongono in modo chiaro l'assoluzione; in mancanza di tale chiarezza la Corte preferisce dichiarare l'estinzione per prescrizione quando sussiste.
  • In casi di false dichiarazioni per ottenere benefici (es. gratuito patrocinio), anche se esistono profili di colpevolezza o questioni procedurali, la prescrizione sopravveniente annulla la rilevanza pratica di tali profili ai fini della conservazione della condanna.

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