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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di appello al codifensore avv.to Vito Di Graziano, con conseguente vizio procedurale; 2) violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che era già stato giudicato per il medesimo fatto con sentenza del GUP del Tribunale di Trapani del 28/03/2019 (procedimento relativo all'arresto del 30/09/2018 e al sequestro complessivo di sostanza stupefacente), per cui l'accusa successiva sarebbe duplicativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa notificazione costituisce nullità a regime intermedio (non assoluta) e si è considerata sanata per la mancata eccezione in udienza da parte del difensore effettivamente presente (avv.to Danilo Vincenzo Daniele, delegato dall'avv.to Vito Mancuso), oltre alla mancanza nel fascicolo di un atto di nomina del presunto codifensore Vito Di Graziano; in sostanza il vizio non è stato tempestivamente fatto valere. Sul secondo motivo ha confermato che non sussiste identità di fatto ai fini del ne bis in idem: pur essendovi identità della condotta (detenzione di marijuana), differivano elementi essenziali quali tempo, luogo e persone coinvolte (sequestro del 30/09/2018 in Calatafimi-Segesta con il concurso di Adamo vs. ritrovamento successivo in diversa dimora in contrada Guadagno), ragione per cui non si è verificata la preclusione; la Corte di appello ha peraltro riconosciuto la continuazione ai fini della determinazione della pena ed ha rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo (pena complessiva: 4 anni di reclusione e €2000 di multa; per il fatto per il quale si procede: 1 anno e €667 di multa). Per effetto della declaratoria di inammissibilità è stato posto a carico del ricorrente l'onere delle spese e un versamento di €3000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, 1-bis e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: il ricorrente è stato ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai sensi di tale disposizione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di notificazione degli atti: disciplina le ipotesi di nullità formale degli atti processuali.

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità assolute; la Corte ha ritenuto però che l'omessa notificazione all'uno dei due difensori non fosse una nullità assoluta riconducibile a questo articolo.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiesto per qualificare il vizio come nullità a regime intermedio: tale vizio può essere sanato se non tempestivamente dedotto nei termini previsti.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini dei termini e delle modalità per far valere le nullità a regime intermedio; utilizzato dalla giurisprudenza richiamata per la sanabilità del vizio per mancata eccezione.

  • art. 184, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza come norma che disciplina gli effetti della mancata eccezione e la sanabilità dei vizi procedurali di regime intermedio.

  • art. 263, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di svolgimento dell'udienza camerale; citata nella giurisprudenza di riferimento in relazione alla fissazione dell'udienza e alla notificazione dell'avviso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio abbreviato e le sentenze del GUP; la sentenza del 28/03/2019 era stata resa ai sensi di questa disposizione e oggetto della eccezione di ne bis in idem.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ricorda che il controllo in cassazione sul fatto/processo è circoscritto in caso di vizi di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del procedimento in cassazione: per la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori configura, in molti casi, una nullità a regime intermedio (art.180 c.p.p.) e non una nullità assoluta: se il vizio non è tempestivamente dedotto in udienza dalla parte o dal difensore presente, si considera sanato.
  • Il difensore presente in udienza (incluso il delegato dall'unico difensore di fiducia) ha l'onere di eccepire immediatamente l'omessa notificazione al codifensore; la mancata eccezione comporta perdita della possibilità di far valere il vizio in seguito.
  • Per far valere un'omessa notificazione a un codifensore è cruciale che la nomina di tale codifensore risulti dagli atti: l'assenza di un atto formale di nomina indebolisce la censura.
  • Il ne bis in idem richiede identità storico-naturalistica del fatto considerata nelle sue componenti essenziali (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona; differenze significative in questi elementi escludono la preclusione.
  • Anche quando non sussista il ne bis in idem, i giudici di merito possono comunque riconoscere la continuazione fra reati per la determinazione della pena, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
  • Per preservare i diritti in situazioni analoghe, è consigliabile: assicurare che la nomina dei difensori sia sempre depositata nel fascicolo e che ogni difensore sia formalmente notificato; in caso di assenza sollevare immediatamente eccezione in udienza; conservare e allegare agli atti eventuali deleghe o conferme di nomina.

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