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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32108/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la parte della sentenza che disponeva la confisca degli orologi, sostenendo che la confisca era stata ordinata senza il presupposto necessario previsto dall'art. 301 d.P.R. n. 43/1973, ossia l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di contrabbando. La difesa aveva altresì dedotto che, in presenza di estinzione del reato per esito positivo del programma di messa alla prova (ai sensi degli artt. 168-bis c.p. e 464-ter c.p.p.), il giudice non avrebbe poteri ablativi oppure, in ogni caso, avrebbe dovuto procedere ad un accertamento pieno della colpevolezza e ad un rigoroso vaglio probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse effettuato l'accertamento necessario nello stato degli atti prima di disporre l'estinzione del procedimento con messa alla prova, come risulta dalla motivazione che ha valutato la documentazione e ha ritenuto provata la condotta corrispondente all'addebito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 è dovuta anche in caso di proscioglimento o assoluzione per cause diverse da quelle che incidono sulla materialità del fatto, salvo che non sia escluso il rapporto tra la cosa e il reato di contrabbando. Il ricorso è stato inoltre ritenuto privo di critiche puntuali sulla motivazione, e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione del 19/04/2024).

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    richiamato come norma relativa alla messa alla prova

    La norma sul programma di messa alla prova è il presupposto per l'estinzione del reato nel procedimento che ha portato alla non doversi procedere; il giudice valuta i presupposti sulla base degli atti.

  • art. 464-ter cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla messa alla prova

    Prevede modalità procedurali per la sospensione del processo e il programma di trattamento; il giudice deve accertare gli elementi necessari prima di disporre l'estinzione.

  • art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    norma che dispone la confisca obbligatoria nei reati doganali

    La confisca è obbligatoria anche in caso di proscioglimento o assoluzione per cause diverse da quelle attinenti alla materialità del fatto, salvo che sia escluso il rapporto tra la cosa e il reato di contrabbando.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    citato nella motivazione quale norma sul proscioglimento

    Richiamata per spiegare che non ricorrevano i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in quanto gli atti dimostravano la condotta contestata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità

    Stabilisce l'onere delle spese e la possibilità di imporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo colpa grave della parte.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    richiamata nella motivazione in tema di oneri per inammissibilità

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere colposa la proposizione del ricorso, pur disponendo l'onere del versamento alla Cassa delle ammende nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nei reati doganali la confisca prevista dall'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 è obbligatoria anche se il procedimento si estingue o si conclude con proscioglimento per cause diverse dalla non materialità del fatto, salvo che sia escluso il rapporto tra la cosa e il reato.
  • Prima di concedere la messa alla prova e disporre l'estinzione del reato il giudice deve comunque verificare, nello stato degli atti, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; la motivazione del provvedimento deve documentare tale accertamento.
  • Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione deve contenere critiche puntuali e specifiche; la mancanza di riferimenti critici alla motivazione rende il ricorso inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono imporre al ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia dimostrata colpa grave nell'iniziativa del ricorso.
  • La semplice estinzione del reato non impedisce automaticamente misure ablative previste dalla legge se resta accertato il rapporto tra la cosa e il reato.

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