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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Penna, legale rappresentante della Sipi Italia s.r.l. a socio unico, era imputato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2012-2014: avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da più società (Metaplast, Ventinove, Poltex, Italtex, Ma.pri.) per cessioni di merci e macchinari mai effettivamente esistite. Il ricorso per cassazione contestava in cinque motivi: insufficienza delle prove circa l'inesistenza delle operazioni; mancata distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva; utilizzazione di prove de relato e di intercettazioni non acquisite; illogicità della valutazione sulle fatture per macchinari Metaplast; e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittime e fondate le valutazioni dei giudici di merito, che si sono basate su accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: la Sipi risultava priva di struttura operativa, utilizzava risorse riconducibili ad altre società collegate, e le società emittenti le fatture erano sostanzialmente 'cartiere' prive di attività reale. Sul caso Metaplast la Corte ha evidenziato l'inverosimiglianza commerciale dell'acquisto e i pagamenti dilazionati e parziali, nonché successiva emissione di note di credito. I giudici hanno inoltre ritenuto provato l'elemento soggettivo (dolo o dolo eventuale) alla luce della pluralità di fatture e della reiterazione su tre annualità. Le censure sui mezzi di prova non hanno dimostrato vizi tali da incidere sulla decisione e le critiche richiedevano una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Infine il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare una somma equitativa di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla configurazione del reato continuato; la Corte ha ritenuto che le condotte riferite a più annualità integrino una continuazione di reato.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale che disciplina la dichiarazione fraudolenta mediante use di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte l'ha applicata ritenendo provata l'esistenza di fatture riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti e la finalità evasiva.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma sulla utilizzazione delle intercettazioni e dei relativi atti processuali; la Corte ha osservato che le intercettazioni non sono state determinanti e che le doglianze sulla loro utilizzazione non hanno invalidato il giudizio di merito.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sulla trascrizione e utilizzazione dei dialoghi intercettati; richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che le censure non abbiano dimostrato un uso illegittimo rilevante ai fini della decisione.

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Principio costituzionale sul divieto di pene diverse dalla privazione della libertà per i reati non gravi; evocato dalla difesa in tema di utilizzazione di intercettazioni ma senza impatto sulla decisione.

  • art. 133 cod. pen.

    Disposizione sulle circostanze attenuanti; la Corte ha richiamato che la valutazione delle attenuanti generiche è di merito e insindacabile in cassazione se motivata e non contraddittoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese per il ricorso in caso di inammissibilità; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in ordine alla possibilità di disporre un pagamento equitativo nel caso di ricorso inammissibile non presentato in colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La qualificazione di fatture come riferite a operazioni inesistenti può essere desunta dalla totalità degli elementi: assenza di struttura aziendale, mancanza di dipendenti e attrezzature, sedi solo formali e relazione con società estere 'cartiere'.
  • Pagamenti tardivi, parziali, omissioni nelle comunicazioni fiscali (es. spesometro) e successiva emissione di note di credito sono indizi rilevanti dell'inesistenza sostanziale delle operazioni.
  • La prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) può essere ricavata anche dal dolo eventuale quando esiste la consapevolezza o l'accettazione del rischio correlato alla reiterata annotazione di fatture inesistenti su più annualità.
  • Le critiche che richiedono una diversa valutazione della prova o una rivalutazione integrale dei fatti non sono ammissibili in sede di cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e razionale.
  • Le questioni relative all'utilizzabilità di intercettazioni o testimonianze di secondo mano devono essere adeguatamente dedotte e specificate; se non provate come decisive non inficiano automaticamente il giudizio di merito.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito: in assenza di contraddittorietà della motivazione, tale valutazione è insindacabile in cassazione.

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