Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per (i) contrasto tra la motivazione, il dispositivo comunicato alle parti e il dispositivo riportato nel testo della sentenza (nella motivazione e nel dispositivo comunicato alle parti era indicata la pena di mesi due di arresto, mentre nel dispositivo in calce alla sentenza era indicata la pena di mesi sei di arresto) e (ii) omessa/insufficiente motivazione sulla scelta di irrogare la pena detentiva anziché la pena pecuniaria alternativa prevista dall'art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283, in favore di un imputato incensurato e per un fatto non gravissimo (detenzione per la vendita ambulante di circa 105 kg di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il termine di impugnazione (quarantacinque giorni previsto dal dispositivo) era scaduto il 27/10/2023 e la PEC con il ricorso è stata inviata il 28/10/2023. Sotto il profilo del merito la Corte ha comunque rilevato che (i) l'errore materiale nel testo depositato della sentenza non pregiudica poiché prevale il dispositivo pronunciato in udienza e comunicato alle parti (pena corretta: mesi due di arresto) e (ii) la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta della pena detentiva richiamando elementi quali la condotta complessiva (anche la sottrazione di energia elettrica, sebbene improcedibile), la gravità igienico-sanitaria dei prodotti, l'assenza di autorizzazioni e di documentazione sulla provenienza degli alimenti, giustificando così l'esercizio del potere discrezionale nella scelta tra pena detentiva e pecuniaria. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma indicata come base della censura (violazione di legge) proposta dal ricorrente; la Corte ha comunque deciso per l'inammissibilità per altro motivo (tardività) e ha ritenuto le censure infondate sul merito.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla necessità di indicare nel dispositivo il termine per il deposito della motivazione; da tale indicazione è derivato il termine di impugnazione decadenziale.
artt. 585, comma 1, lett. c) e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Stabiliscono il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione quando il dispositivo indica un termine più lungo per il deposito della motivazione; la Corte ha applicato tali disposizioni per calcolare la scadenza del termine.
art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma sul rito emergenziale e sul procedimento camerale non partecipato; ha inciso sulla disponibilità di benefici temporali (art. 585, comma 1-bis) e sull'applicabilità di disposizioni successive come l'art. 598-ter.
art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283
Norma delittuosa contestata (detenzione per la vendita in forma ambulante di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione); prevede pena alternativa (arresto o ammenda), nodo centrale della doglianza sulla scelta della pena.
art. 598-ter cod. proc. pen.
Richiamato perché alla data del procedimento non era ancora in vigore; ciò ha inciso sull'impossibilità di applicare aumenti di termine previsti da norme successive (art. 585, comma 1-bis) per i casi di "giudicato in assenza".
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'aumento di 15 giorni del termine per la proposizione del ricorso in caso di 'giudicato in assenza'; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso in esame poiché il procedimento era regolarizzato dal rito emergenziale e non ricorrevano le condizioni per considerare l'imputato "giudicato in assenza".
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza collegata: riguarda l'istanza di partecipazione nel procedimento camerale non partecipato; la mancata istanza impedisce di qualificare l'imputato come "giudicato in assenza" ai fini del beneficio di termini.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
art. 35 d.lgs. n. 150 del 2022
Richiamato per spiegare il regime temporale delle norme procedurali e l'irretroattività di disposizioni successive non ancora in vigore al momento del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità e della colpa nella determinazione delle somme da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nell'aver proposto il ricorso.
Massime di principio
- Controllare scrupolosamente i termini indicati nel dispositivo: il termine per proporre ricorso decorre dalla data indicata nel dispositivo e deve essere rispettato anche se la motivazione viene depositata successivamente.
- Nei procedimenti trattati con rito camerale non partecipato (art. 23-bis) non sempre è applicabile l'aumento di termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis; occorre verificare se si possa considerare l'imputato "giudicato in assenza" e se siano state presentate istanze di partecipazione previste dalla legge.
- Un errore materiale nel testo depositato della sentenza (es. discrepanza numerica) è superabile quando il dispositivo pronunciato in udienza e comunicato alle parti risulti chiaro e prevalente; tuttavia è prudente farne tempestiva segnalazione e, se possibile, chiedere correzione formale nei termini utili.
- Quando la legge prevede pene alternative (arresto o ammenda), il giudice deve motivare la scelta dell'una rispetto all'altra: motivazioni basate su gravità del fatto, rischio per la salute pubblica, quantità/qualità dei beni, assenza di autorizzazioni e condotte complessive possono giustificare l'irrogazione della pena detentiva.
- La tardività del ricorso in Cassazione conduce normalmente a declaratoria di inammissibilità indipendentemente dall'esito di eventuali censure di merito; il rispetto delle modalità di deposito (PEC, orari, date) è cruciale.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende; occorre valutare la fondatezza procedurale prima di proporre impugnazioni.
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