Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colombo impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA) per euro 328.147 relativi al periodo d'imposta 2014. La difesa deduceva la mancata valutazione da parte della Corte territoriale dell'elemento soggettivo: l'omesso versamento sarebbe dipeso da comprovate e insuperabili cause indipendenti dalla volontà dell'imputato (ricovero ospedaliero, richiesta di rateazione del 31/05/2017, interruzione dei pagamenti da parte del suo successore, utilizzo del patrimonio societario per pagare altre imposte). Si contestava inoltre l'ammontare della confisca e si chiedeva, in memoria, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto non contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo (omesso versamento IVA), mentre il profilo soggettivo (imputabilità dell'omissione per impossibilità assoluta di adempiere) non è stato provato dal ricorrente: le deduzioni difensive risultano generiche e non documentano le ragioni della cessazione del rapporto con il partner commerciale "Shimano", né provano che il ricorrente abbia posto in essere tutte le misure concrete idonee a reperire le risorse necessarie. La censura sulla confisca è stata ritenuta generica (eventuali contestazioni sul quantum potranno essere svolte in sede esecutiva). La prescrizione, che sarebbe maturata dopo la sentenza impugnata, non ha effetto perché il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑ter d.lgs. n. 74/2000
Norma che incrimina l'omesso versamento dell'IVA da parte di chi è legale rappresentante della società; la Corte ne ha ritenuto integrata la fattispecie sul piano oggettivo per l'importo indicato.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74/2000
Previsione concernente effetti sospensivi in presenza di rateazione; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile la sospensiva perché l'imputato aveva versato solo tre rate e non risultava rispettato il piano da cui derivare la sospensione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento da parte del ricorrente in caso di inammissibilità, applicata dalla Corte per addebitare i costi a Colombo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende, con la valutazione che l'atto non sia stato compiuto dolosamente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In caso di addebito per omesso versamento d'imposta, l'onere di allegazione e prova dell'impossibilità assoluta di adempiere grava sul contribuente; deduzioni generiche o non documentate sono insufficienti.
- Il ricovero ospedaliero o la semplice richiesta di rateazione non bastano a escludere il dolo o la responsabilità penale se non si dimostra che sono state esperite tutte le misure concrete, anche sfavorevoli al patrimonio personale, per tentare di adempiere.
- La cessazione di un rapporto commerciale (es. perdita di un distributore) deve essere provata nella sua incidenza diretta e determinante sulla capacità di pagamento; va illustrato il nesso causale e documentata l'impossibilità di trovare alternative.
- Le censure sul quantum della confisca, se generiche, possono essere rigettate in sede di impugnazione penale ma sono comunque suscettibili di essere discusse e documentate nell'azione esecutiva.
- La prescrizione intervenuta dopo l'emissione di una decisione dichiarata inammissibile non produce automaticamente l'estinzione del reato nella fase di legittimità: l'inammissibilità originaria impedisce l'instaurazione della fase di impugnazione che potrebbe valorizzare la prescrizione.
- In cassazione il riesame degli elementi di fatto è limitato: se l'iter motivazionale del giudice di merito è coerente e privo di vizi logici, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del fatto per riconsiderare la plausibilità delle ricostruzioni alternative proposte dalla difesa.
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