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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che si trattava di modiche quantità, giovane età, incensuratezza, mancata resistenza e scelta del rito abbreviato; (2) mancata motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, senza considerare gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e la condizione personale e familiare del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base della pervicacia, della reiterazione delle cessioni e della qualità dello stupefacente, giustificando altresì la fissazione della pena base oltre il minimo edittale. Analogamente, il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto coerente con la valutazione di pericolosità e poteva essere implicitamente ricavato dalla stessa motivazione che aveva escluso le attenuanti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; la corte ha confermato la riqualificazione e la condanna per cessione e detenzione ai sensi di tale norma.

  • codice penale, art. 62-bis

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico e richiede elementi di segno positivo; il giudice di merito può escluderle indicando le ragioni preponderanti ostative.

  • codice penale, art. 133

    Criteri direttivi per la determinazione della pena; la corte ha ritenuto prevalente il criterio della gravità/qualità dello stupefacente e della pervicacia nella reiterazione delle condotte.

  • codice penale, art. 164

    art. 164, comma primo, cod. pen.

    Stabilisce i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la corte ha confermato che la concessione non è un diritto ma un apprezzamento discrezionale che richiede la presumibile astensione da reati futuri.

  • codice penale, art. 163

    Norma collegata ai benefici relativi alla sospensione/menzione nel casellario; la corte ha ritenuto che il diniego possa risultare implicitamente dalla motivazione che esclude le attenuanti per pericolosità.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti sono stati ritenuti generici o non ammessi per la natura di valutazione di merito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese per il ricorso inammissibile; la corte ha imposto il pagamento delle spese e la somma per la Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'equo compenso e alla determinazione della somma dovuta dal ricorrente, essendo esclusa colpa grave nella formazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il difensore deve provare elementi positivi di rieducazione o contesto favorevole; l'assenza di elementi negativi non basta.
  • Le valutazioni sulla gravità, sulla reiterazione e sulla pervicacia delle condotte sono giudizi di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; per impugnarle occorre dimostrare contraddizione o illogicità manifesta.
  • Il diniego della sospensione condizionale può essere giustificato implicitamente se la motivazione che esclude le attenuanti evidenzia profili di pericolosità: non sempre servono motivazioni separate e dettagliate su ogni elemento dell'art.133.
  • In processi per stupefacenti, la qualità e il numero di episodi di cessione possono giustificare una pena base superiore al minimo edittale e l'esclusione dei benefici, anche se l'imputato è giovane e incensurato.
  • Chi impugna in Cassazione deve proporre motivi specifici di diritto o di motivazione formale; argomentazioni meramente alternative o generiche sulla valutazione della prova e del merito sono facilmente dichiarate inammissibili.

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