Cassazione Penale, Sentenza n. 32112/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che si trattava di modiche quantità, giovane età, incensuratezza, mancata resistenza e scelta del rito abbreviato; (2) mancata motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, senza considerare gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e la condizione personale e familiare del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti generiche sulla base della pervicacia, della reiterazione delle cessioni e della qualità dello stupefacente, giustificando altresì la fissazione della pena base oltre il minimo edittale. Analogamente, il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto coerente con la valutazione di pericolosità e poteva essere implicitamente ricavato dalla stessa motivazione che aveva escluso le attenuanti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; la corte ha confermato la riqualificazione e la condanna per cessione e detenzione ai sensi di tale norma.
codice penale, art. 62-bis
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico e richiede elementi di segno positivo; il giudice di merito può escluderle indicando le ragioni preponderanti ostative.
codice penale, art. 133
Criteri direttivi per la determinazione della pena; la corte ha ritenuto prevalente il criterio della gravità/qualità dello stupefacente e della pervicacia nella reiterazione delle condotte.
codice penale, art. 164
art. 164, comma primo, cod. pen.
Stabilisce i presupposti per la sospensione condizionale della pena; la corte ha confermato che la concessione non è un diritto ma un apprezzamento discrezionale che richiede la presumibile astensione da reati futuri.
codice penale, art. 163
Norma collegata ai benefici relativi alla sospensione/menzione nel casellario; la corte ha ritenuto che il diniego possa risultare implicitamente dalla motivazione che esclude le attenuanti per pericolosità.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; i motivi proposti sono stati ritenuti generici o non ammessi per la natura di valutazione di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese per il ricorso inammissibile; la corte ha imposto il pagamento delle spese e la somma per la Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione dell'equo compenso e alla determinazione della somma dovuta dal ricorrente, essendo esclusa colpa grave nella formazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: il difensore deve provare elementi positivi di rieducazione o contesto favorevole; l'assenza di elementi negativi non basta.
- Le valutazioni sulla gravità, sulla reiterazione e sulla pervicacia delle condotte sono giudizi di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; per impugnarle occorre dimostrare contraddizione o illogicità manifesta.
- Il diniego della sospensione condizionale può essere giustificato implicitamente se la motivazione che esclude le attenuanti evidenzia profili di pericolosità: non sempre servono motivazioni separate e dettagliate su ogni elemento dell'art.133.
- In processi per stupefacenti, la qualità e il numero di episodi di cessione possono giustificare una pena base superiore al minimo edittale e l'esclusione dei benefici, anche se l'imputato è giovane e incensurato.
- Chi impugna in Cassazione deve proporre motivi specifici di diritto o di motivazione formale; argomentazioni meramente alternative o generiche sulla valutazione della prova e del merito sono facilmente dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32106/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32107/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32108/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32111/2024 del 07/08/2024
- Sentenza penale · 7 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32114/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →