Cassazione Civile, Ordinanza n. 10532/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente addetta a mansioni di operatore socio-sanitario presso un reparto ospedaliero, impiegata su tre turni giornalieri, che ha chiesto la monetizzazione del tempo necessario a indossare e togliere la divisa di lavoro. La lavoratrice ha sostenuto che le timbrature giornaliere evidenziassero minuti eccedenti rispetto alla sola prestazione dovuta, corrispondenti al tempo tuta non retribuito. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda limitatamente al turno notturno, ritenendo non compensato da alcun sormonto il tempo di vestizione/svestizione. La corte territoriale ha confermato il rigetto dell’appello principale dell’azienda e dell’appello incidentale della lavoratrice, ritenendo che l’accordo aziendale del 6 marzo 2008 non fosse stato stipulato per compensare il tempo tuta, ma per gestire un mutamento dei turni non gradito ai dipendenti, e che la questione della retribuzione del tempo di vestizione/svestizione fosse emersa solo successivamente in relazione alla previsione del CCNL 2016/2018. L’azienda ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c., per avere la corte considerato nuova e quindi inammissibile l’eccezione sulla funzione compensativa dell’accordo aziendale del 2008; 2) violazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, 1369 e 1371 c.c., per errata interpretazione dell’accordo aziendale, che avrebbe dovuto essere letto come riconoscente una compensazione oraria complessiva per tutti gli incomodi del lavoro a turni, incluso il tempo tuta; 3) violazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e dell’art. 27, comma 12, CCNL Sanità, per avere escluso la riassorbibilità del presunto trattamento di miglior favore rappresentato dall’orario di 35 ore; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella natura economica della pretesa e nella conseguente riassorbibilità del beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento in fatto della diversa funzione dell’accordo aziendale del 2008, e li ha dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’azienda ospedaliera e l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato დამატivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. La decisione è stata fondata sul rilievo che i motivi di ricorso non attaccavano la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, poiché l’interpretazione dell’accordo aziendale del 6 marzo 2008, compiuta in fatto dalla corte territoriale sulla base delle informazioni sindacali acquisite, escludeva che esso fosse stato stipulato per compensare il tempo tuta. Ne è conseguito il passaggio in giudicato della decisione di merito, che aveva respinto sia l’appello principale sia quello incidentale.
Norme richiamate
invocato per sostenere che una specifica eccezione fosse nuova e quindi non esaminabile in appello; la Corte di cassazione rileva però che la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 1362, commi 1 e 2, 1369 e 1371 c.c.
richiamati per contestare l’interpretazione dell’accordo aziendale del 6 marzo 2008; la Corte ritiene inammissibile la censura perché l’accordo è stato interpretato in fatto nel senso che non fosse destinato a compensare il tempo tuta.
invocati per sostenere la natura economica del beneficio aziendale e la sua riassorbibilità; la Corte non esamina il merito della tesi perché i motivi non colpiscono la ratio decidendi.
art. 27, comma 12, CCNL Sanità 2016/2018
richiamato nel ricorso come fonte che avrebbe inciso sulla disciplina del tempo di vestizione/svestizione; nella sentenza è menzionato come contesto della successiva contestazione della retribuzione del tempo tuta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata solo per la verifica dei presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o dell’accordo senza aggredire l’accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito.
- L’interpretazione di un accordo aziendale collettivo, quando sia stata compiuta in fatto dal giudice di merito sulla base degli elementi acquisiti, non può essere efficacemente censurata in cassazione se il ricorrente non indica specificamente l’errore logico-giuridico che investe quella ricostruzione.
- La deduzione di una pretesa "condizione di miglior favore" o di un superminimo riassorbibile non è scrutinabile in cassazione se presuppone una diversa funzione dell’accordo negoziale già esclusa dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che un accordo aziendale è stato stipulato per finalità diverse dalla compensazione di un emolumento rivendicato dal lavoratore, viene meno il presupposto logico della tesi difensiva sulla riassorbibilità del beneficio.
- La mera prospettazione, nel ricorso per cassazione, di violazioni di legge o di omesso esame di fatti decisivi non basta se tali censure non colpiscono l’effettivo fondamento decisorio della sentenza impugnata.
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