Cassazione Civile, Ordinanza n. 28977/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su indagini bancarie e con recupero a tassazione di maggiori compensi. Il contribuente aveva impugnato l'atto: la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello. In Cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 32, 33, 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. 600/1973 per contrasto dell'accertamento con i principi affermati dalla Corte costituzionale; 2) e 3) censura dei criteri di calcolo usati per ricostruire la capacità contributiva sulla base della movimentazione bancaria; 4) mancata considerazione, nella quantificazione del dovuto, di un verbale negativo formato in sede di accertamento con adesione, dal quale sarebbero emersi alcuni costi detraibili; 5) nullità della notifica dell'avviso per omesso invio della raccomandata informativa dopo il deposito del plico presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., con conseguente dedotta decadenza dell'Ufficio poiché la conoscenza effettiva dell'atto sarebbe avvenuta dopo il 31.12.2012; 6) violazione dell'art. 12 della L. 212/2000 per mancato rispetto del termine di 60 giorni prima dell'emanazione dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il quinto e il sesto motivo e li ha rigettati. Ha invece accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, nei limiti chiariti in motivazione, rilevando che la sentenza impugnata non aveva correttamente applicato i principi in tema di accertamenti bancari, soprattutto quanto ai prelevamenti effettuati da un professionista o lavoratore autonomo, per i quali non opera l'inversione dell'onere probatorio dopo la pronuncia della Corte costituzionale. Il quarto motivo è stato rigettato, perché il giudice di merito aveva comunque esaminato i costi dedotti e non risultava provata l'esistenza e l'inerenza delle relative voci. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 32, 33, 38, 39, 40 e 41 d.P.R. 600/1973
Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento; la Corte ribadisce che, in materia di accertamenti bancari, l'art. 32 fonda una presunzione legale che impone al contribuente una prova analitica per superarla, ma solo nei limiti attualmente consentiti dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 600/1973
Per i versamenti bancari del professionista l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto dai dati dei conti, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; per i prelevamenti del lavoratore autonomo/professionista la presunzione non opera più nei termini originari.
Viene richiamato come base normativa della notificazione degli atti tributari e del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
È invocato per dedurre la nullità della notifica per omesso invio della raccomandata informativa; la Corte ritiene tuttavia che, nel caso concreto, la notifica sia comunque andata a buon fine con il ritiro del plico presso la casa comunale.
È richiamato in relazione alla sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, ma la Corte risolve la questione principalmente in termini di perfezionamento della notifica e di scissione degli effetti.
Il termine dilatorio di 60 giorni si applica ai controlli effettuati presso la sede del contribuente e non agli accertamenti a tavolino fondati su dati acquisiti documentalmente o su indagini bancarie senza accesso presso il contribuente.
Corte cost. n. 228 del 2014
Ha inciso sulla disciplina dei prelevamenti bancari, escludendo l'equiparazione automatica tra attività imprenditoriale e professionale rispetto alla presunzione relativa ai prelevamenti.
Corte cost. n. 288 del 2014
È richiamata nel testo quale pronuncia che ridefinisce il perimetro applicativo della presunzione sui movimenti bancari, in particolare per i prelevamenti.
Cass. S.U. n. 40543/2021
È richiamata per affermare che, ai fini della decadenza dal potere impositivo, rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica e non quella della conoscenza successiva da parte del contribuente.
Cass. S.U. n. 24823/2015
È richiamata per ribadire che il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 non si estende agli accertamenti a tavolino.
Cass. n. 24793/2020
Conferma che il termine dilatorio di 60 giorni opera solo nei controlli in loco e non negli accertamenti svolti in ufficio.
Cass. nn. 4829/2015 e 5758/2018
Sono richiamate per il principio secondo cui, negli accertamenti basati su conti correnti, il contribuente deve provare analiticamente che i movimenti non sono riferibili a operazioni imponibili.
Cass. nn. 16697/2016 e 19029/2016
Sono richiamate per affermare che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, la presunzione sui prelevamenti non si applica al professionista/lavoratore autonomo come all'imprenditore.
Cass. n. 6391/2022
È richiamata per dire che il verbale di accertamento con adesione, anche se non perfezionato, può essere utilizzato come documento nel giudizio tributario, restando però libero il giudice di valutarne rilevanza e attendibilità.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, i versamenti su conto corrente del professionista possono fondare la pretesa fiscale e il contribuente deve fornire una prova analitica, specifica per ciascun movimento, della sua estraneità a operazioni imponibili.
- Dopo le pronunce della Corte costituzionale, la presunzione legale sui prelevamenti bancari non opera nei confronti del professionista o lavoratore autonomo nei termini previsti per l'imprenditore; la decisione di merito che la applichi indistintamente è censurabile.
- Ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, nei casi di notifica dell'atto tributario rileva il momento in cui l'Amministrazione ha eseguito le attività necessarie alla notifica, non quello della successiva conoscenza effettiva da parte del contribuente.
- L'eventuale omissione della raccomandata informativa nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. non impedisce, di per sé, il perfezionamento della notifica se il plico è poi ritirato presso la casa comunale dal destinatario.
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente si applica ai controlli effettuati presso la sede del contribuente e non agli accertamenti svolti in ufficio, ivi compresi quelli fondati su indagini bancarie.
- Il verbale formatosi in sede di accertamento con adesione può assumere valore documentale nel giudizio tributario anche se il procedimento non si perfeziona, ma il giudice resta libero di apprezzarne la rilevanza e la credibilità.
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