Cassazione Civile, Ordinanza n. 08009/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per opere edili. L’impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento del residuo corrispettivo per i lavori eseguiti, sostenendo che in corso d’opera fossero state richieste dalla committente significative varianti rispetto al progetto originario. La committente aveva resistito, aveva ottenuto in primo grado il rigetto della pretesa dell’appaltatrice e aveva anche proposto domanda riconvenzionale per i danni derivanti da vizi e difetti delle opere, oltre ad avere in precedenza ottenuto l’accoglimento dell’opposizione a un decreto ingiuntivo relativo ad alcune fatture. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, riconoscendo il credito dell’appaltatrice sulla base delle risultanze dell’istruzione preventiva, delle prove testimoniali e di elementi presuntivi, e ritenendo dovuto il compenso anche per le varianti. La committente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: (1) erronea mancata qualificazione del rapporto come contratto tra professionista e consumatore, con conseguente omissione dell’interpretazione delle clausole dubbie in senso favorevole al consumatore e della considerazione del corrispettivo come comprensivo di IVA; (2) violazione degli artt. 696 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d’appello fondato la decisione quasi esclusivamente sull’ATP e senza rituale acquisizione del relativo fascicolo; (3) violazione delle norme sull’appalto in relazione alla disciplina delle varianti e dei pagamenti; (4) e (5) erronea valutazione delle prove, del riparto dell’onere della prova e della mancata comparizione all’interrogatorio formale, che la ricorrente sosteneva non potesse valere come ficta confessio per giustificato impedimento; (6) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi e difetti delle opere, proposta in via subordinata per la compensazione con l’eventuale credito dell’appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo inammissibili o infondati i rilievi che miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a censurare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. In particolare, ha escluso che vi fosse violazione delle norme sul consumatore e ha ribadito che l’IVA è, di regola, un costo fiscale aggiuntivo rispetto al corrispettivo salvo espressa previsione contraria; ha inoltre ritenuto legittimo l’uso dell’ATP e delle prove presuntive per dimostrare le varianti richieste dalla committente, nonché non decisiva la mancata comparizione all’interrogatorio formale, valorizzata solo come elemento accessorio. È stato invece accolto il sesto motivo: la Corte ha ravvisato un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da vizi e difetti delle opere, domanda autonoma che imponeva una statuizione espressa anche se formulata in via subordinata ai fini della compensazione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 2, 6, 16, 35, 128
Le norme del codice del consumo sono state invocate dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come professionista-consumatore e l’interpretazione delle clausole dubbie in senso favorevole al consumatore; la Corte ha però escluso la specifica violazione dell’art. 35 perché la decisione di merito non verteva su singole clausole ambigue. Ha inoltre rilevato che la disciplina consumeristica non si applica agli appalti se non nei limiti previsti per la fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Non consente di trasformare in cassazione una censura sulla valutazione del materiale probatorio in un sindacato sul merito della decisione.
La scelta del giudice di merito su attendibilità e forza persuasiva delle prove resta insindacabile in sede di legittimità, salvo casi di violazione specifica dei criteri legali di valutazione non ricorrenti nella specie.
La mancata comparizione all’interrogatorio formale è stata ritenuta nel caso concreto un elemento meramente accessorio e non decisivo, non tale da fondare da sola la decisione.
È richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che l’appaltatore possa dimostrare le varianti anche per presunzioni e che la censura della ricorrente mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
La Corte ha ritenuto che il giudice d’appello dovesse pronunciarsi espressamente sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni, poiché essa ha autonoma rilevanza logico-giuridica anche se proposta in via subordinata ai fini della compensazione.
La relazione di accertamento tecnico preventivo può essere utilizzata dal giudice di merito come fonte di convincimento, senza necessità di un formale provvedimento di acquisizione, purché la parte possa contraddirne il contenuto.
artt. 1657, 1659, 1661, 1665 c.c.
Le norme sull’appalto sono state invocate per contestare l’accertamento delle varianti e del corrispettivo; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette a sollecitare una diversa lettura delle prove e non a denunciare reali violazioni di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: l’omesso esame ex n. 5 richiede un fatto storico decisivo non valutato, non la mera omissione di singoli elementi istruttori; la denuncia di violazioni di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito.
null
Massime di principio
- In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella mera contestazione della mancata considerazione di singoli elementi di prova: occorre indicare un fatto storico specifico, realmente trascurato, idoneo con giudizio di certezza a sovvertire l’esito della lite.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per chiedere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del loro peso persuasivo, attività riservata al giudice di merito.
- Nel contratto di appalto, le varianti richieste dal committente possono essere provate dall’appaltatore anche mediante presunzioni e concorrenti elementi indiziari, quali il testo contrattuale, l’ATP, la mancata contestazione dei lavori e le deposizioni testimoniali.
- La relazione di accertamento tecnico preventivo è utilizzabile dal giudice di merito come elemento di prova liberamente apprezzabile, anche se non acquisita con formale provvedimento, purché la parte abbia avuto possibilità di contraddire sul suo contenuto.
- L’IVA, salvo espressa diversa pattuizione, si aggiunge al corrispettivo e non si considera inclusa nella somma pattuita solo perché il prezzo sia convenuto a corpo.
- La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche se proposta in via subordinata ai fini della compensazione, conserva autonoma dignità logico-giuridica e richiede una pronuncia espressa; la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia.
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