Cassazione Civile, Ordinanza n. 21224/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavori edili stipulato l'11.04.2013 e da un successivo decreto ingiuntivo ottenuto dall'impresa per il pagamento del corrispettivo residuo. Il committente propose opposizione deducendo, in via principale, la nullità del contratto e, in subordine, contestando quantità e prezzi delle lavorazioni fatturate; domandò inoltre il ristoro dei danni per alcune prestazioni non eseguite e la penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori. Il Tribunale interpretò il rapporto come contratto d'opera/appalto a corpo, riconobbe solo parte delle pretese dell'impresa, detraendo alcune spese sostenute dal committente per inadempimenti dell'appaltatrice, e revocò il decreto ingiuntivo. In appello la società appaltatrice/successore lamentò soprattutto l'erronea qualificazione del contratto come a corpo, sostenendo che si trattasse di appalto a misura o comunque misto, e quindi che dovessero essere pagati anche i lavori addebitati a consuntivo e le varianti; contestò inoltre l'utilizzo delle prove testimoniali, la mancata liquidazione di talune voci di compenso, l'accoglimento delle pretese risarcitorie del committente e il riconoscimento della penale per ritardo. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione principale e accolse l'incidentale del committente, riconoscendo il contratto come a corpo, escludendo alcune voci pretese dall'impresa perché rischio assunto dall'appaltatrice, confermando il risarcimento per lavori non eseguiti e riconoscendo la penale di euro 13.000 per 13 giorni di ritardo. In Cassazione la ricorrente ripropose sette motivi: violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 2697 c.c. per la qualificazione del contratto; violazione dell'art. 2722 c.c. per l'uso di testimonianze; violazione degli artt. 1657 e 1661 c.c. sulle varianti; violazione dell'art. 1382 c.c. sulla penale; omessa pronuncia e ultra petita su alcune voci economiche; erronea gestione della compensazione/riqualificazione delle domande risarcitorie. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano solo a proporre una diversa lettura del contratto e dei fatti, ha escluso la denunciata inutilizzabilità delle prove testimoniali, ha respinto le censure sulla penale e sulla compensazione impropria, e ha concluso per il rigetto integrale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società appaltatrice/successore. Ha ritenuto che le censure sui criteri interpretativi del contratto e sulla valutazione delle prove non fossero scrutinabili in sede di legittimità perché risolventesi nella richiesta di una diversa ricostruzione del contenuto negoziale e dei fatti di causa; ha inoltre giudicato infondate o inammissibili le doglianze sulla prova testimoniale, sulla penale, sulle varianti, sull'omessa pronuncia e sull'asserita ultra petizione. È stata confermata la decisione di merito che aveva qualificato il rapporto come contratto a corpo, valorizzato il rischio assunto dall'appaltatrice per alcune forniture/materiali, riconosciuto i danni da inadempimento del committente e la penale per ritardo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I canoni ermeneutici del contratto sono sindacabili in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del negozio.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l'accertamento del contenuto del contratto e della ripartizione delle prestazioni, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza si traducesse in una diversa valutazione del fatto e delle prove.
La sua invocazione non consente di sindacare in cassazione la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, se la censura mira solo a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Il divieto di prova testimoniale di patti contrari o aggiunti al documento opera nei limiti propri della norma, ma la relativa inammissibilità non è rilevabile d'ufficio se non eccepita tempestivamente; inoltre non si applica quando la prova serve a chiarire o integrare il contenuto del documento.
L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto da provare per iscritto tutela interessi privati e deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata, altrimenti la prova resta ritualmente acquisita.
La nullità della prova assunta nonostante l'eccezione deve essere fatta valere con le modalità previste dalla norma; in difetto, la nullità non è più deducibile in impugnazione.
La penale è configurabile se prevista dal contratto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con l'accertamento di merito sulla presenza della clausola penale e sulla sua applicazione per il ritardo.
Richiamati per contestare il trattamento delle varianti e dei lavori aggiuntivi, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente all'interpretazione del contratto e alla valutazione delle prove.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello considera superato un motivo per effetto dell'accoglimento di un motivo speculare della controparte; l'ultra petizione non sussiste se il giudice qualifica correttamente, iura novit curia, la domanda nel quadro del rapporto dedotto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se applicabile.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione accolta dal giudice una mera lettura alternativa del testo negoziale e del comportamento delle parti.
- La violazione dei canoni ermeneutici è deducibile solo se il ricorso indica specificamente quali criteri siano stati disattesi e in che punto della motivazione si sia verificato lo scostamento; un richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. è insufficiente.
- La prova testimoniale asseritamente vietata da norme poste a tutela di interessi privati non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata; in difetto, la prova resta utilmente acquisita e la nullità non può essere fatta valere per la prima volta in appello o in cassazione.
- Il divieto di prova testimoniale sui patti contrari o aggiunti al documento opera solo quando la prova mira a modificare o contraddire il contenuto scritto; è invece ammissibile quando serve a chiarire o integrare una clausola negoziale ambigua o incompleta.
- Quando il rapporto contrattuale unico genera contrapposte pretese economiche, il giudice può procedere all'accertamento del dare e avere e al saldo finale senza che sia necessaria una specifica domanda riconvenzionale o un'eccezione di compensazione in senso tecnico.
- L'asserita omessa pronuncia non sussiste se il giudice d'appello ha implicitamente assorbito un motivo in ragione dell'accoglimento di una censura speculare che rende incompatibile l'esame autonomo della prima.
- Le doglianze sulla penale contrattuale, sulle varianti dell'opera e sui lavori aggiuntivi non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono nella contestazione del risultato interpretativo e probatorio raggiunto dal giudice di merito.
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