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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15479/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei profitti ritenuti derivare da reati fiscali (artt. 2 e 11 d.lgs. n. 74/2000) e da illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/2001, denunciando la carenza/apparenza della motivazione in relazione al pericolo nel ritardo (periculum in mora). In particolare hanno contestato che il Tribunale aveva giustificato il mantenimento del sequestro con argomentazioni generiche sulla volatilità e fungibilità del denaro e con la gravità degli indizi, senza indicare elementi individualizzanti che dimostrassero il concreto rischio di dispersione o sottrazione dei beni, né aver considerato la mancata realizzazione di atti di dispersione dopo la notizia del procedimento e le disponibilità finanziarie delle parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sentenza Ellade) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa e specifica anche sul periculum in mora, rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca. Ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione apparente ed errata: il Tribunale aveva fatto dipendere il pericolo dalla sola natura fungibile del denaro e dagli indizi di reato, omettendo elementi individualizzati (comportamenti successivi, situazione patrimoniale e finanziaria) necessari per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per un nuovo esame della richiesta di riesame alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul periculum in mora, collegata all'esigenza anticipatoria della confisca

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata quale riferimento alla confisca come misura ablativa che il sequestro anticipa; la sua applicazione impone che il sequestro sia motivato rispetto all'impossibilità di attendere la sentenza

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Contestata per la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; rileva ai fini degli indizi di reato ma non basta da sola a giustificare il sequestro preventivo senza motivazione specifica sul pericolo nel ritardo

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Contestata per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la gravità degli indizi relativa a tale capo non può automaticamente tradursi in prova del periculum in mora

  • artt. 5, 6, 7, 25-quinquies d.lgs. n. 231/2001

    Illegaìlti amministrativi contestati alle società; utili per contestare l'origine dei profitti ma non giustificano da soli il sequestro preventivo senza specifica motivazione sul rischio di dispersione

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla giurisprudenza per escludere automatismi decisori anche rispetto a confische obbligatorie; la mera obbligatorietà non giustifica automaticamente il sequestro preventivo

  • Sentenza Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio guida: il giudice deve motivare, in termini rapportati alle caratteristiche del bene, le ragioni per non poter attendere la decisione definitiva, spiegando la necessità anticipatoria della confisca; non è ammesso un automatismo basato solo sulla natura del bene o sull'esistenza di indizi

  • Giurisprudenza di legittimità successiva (es. Sez. 3, n. 9206/2023 Fiore; Sez. 3, n. 23936/2024 Rossi; Sez. 2, n. 3790/2026 Marciano)

    Confermano che la fungibilità del denaro o la mera incapacità patrimoniale non sono di per sé sufficienti a provare il pericolo nel ritardo; è richiesta motivazione concreta e individualizzata

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione specifica e individualizzata sul 'periculum in mora', collegata all'esigenza anticipatoria della confisca; non è sufficiente richiamare genericamente la funzione della confisca.
  • La natura fungibile del denaro o la semplice presenza di gravi indizi di reato non costituiscono di per sé prova del rischio di dispersione: il giudice deve indicare elementi concreti (atti di distrazione, trasferimenti sospetti, operazioni societarie elusive, comportamenti successivi al fatto) che giustifichino l'impossibilità di attendere la decisione definitiva.
  • Devono essere considerate e motivate anche le circostanze successive al fatto (comportamento degli indagati dopo la conoscenza del procedimento) e la situazione patrimoniale e finanziaria dei soggetti interessati; la loro presenza o assenza pesa sulla valutazione del pericolo nel ritardo.
  • Non è ammesso un automatismo tra obbligatorietà della confisca e concessione del sequestro: la decisione cautelare deve sempre tararsi sull'esigenza anticipatoria e sul bilanciamento delle garanzie degli interessati.
  • Se la motivazione del provvedimento di sequestro è apparente o si limita a ripetere i fatti o la natura del bene, il giudice di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame conforme ai criteri di specificità richiesti.

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