Cassazione Penale, Sentenza n. 15462/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, con ricorso al concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato le pene per vari imputati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e reati connessi. Le doglianze principali riguardavano: vizio di motivazione nella determinazione della pena e nella dosimetria (mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.), critica sulla congruità delle pene concordate, contestazione della sussistenza del vincolo associativo e dell'esclusione della lieve entità (art. 74 d.P.R. 309/1990), richiesta di riqualificazione dei reati-fine nella fattispecie meno grave (art. 73 DPR 309/1990), censura sull'applicazione degli aumenti per continuazione e della recidiva (artt. 81, 99 c.p.), omissione di valutazioni circa misure di sicurezza e pena accessoria dell'interdizione legale (art. 32 c.p.), nonché la mancata verifica d'ufficio di eventuali cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Ammaturo Cosimo, Candita Cosimo, Candita Giuseppe, Candita Mario e Letizia Alessia, ritenendo che le doglianze mirassero a rinnovare valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione e che, ove era stato accettato il concordato ex art. 599-bis c.p.p., i ricorrenti avevano rinunciato alla possibilità di ottenere una motivazione specifica sulla congruità della pena. Quanto al ricorso di Chionna Lorenzo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte eccetto che per il quarto motivo relativo alla pena accessoria: ha ritenuto fondata la censura relativa alla durata dell'interdizione legale, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte concernente la durata della pena accessoria e la sua rideterminazione in pari durata alla pena principale (anni 5 e mesi 6), conformemente all'art. 32, comma 3, c.p. e ai poteri di pronuncia della Cassazione (art. 620 lett. I) c.p.p.). Per gli altri profili le condanne di merito sono state confermate. Ai ricorrenti cui è stata dichiarata l'inammissibilità sono state irrogate le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina del concordato in appello: l'accoglimento dell'accordo, con la conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione, comporta la rinuncia anche al diritto di chiedere una motivazione specifica sulla congruità della pena concordata, salvo il caso di pena illegale
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente il vincolo associativo valorizzando elementi quali contatti criptici, ruoli organizzativi, disponibilità di mezzi, reiterazione delle condotte e modalità operative
art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990
Ipotesi di lieve entità: la Corte ha escluso l'applicabilità della lieve entità per carenza di riscontro probatorio a fattispecie di modico rilievo, ritenendo invece la sussistenza di un'attività organizzata e continuativa
art. 73 d.P.R. 309/1990
Reati di detenzione e cessione di stupefacenti: la Corte ha rifiutato la riqualificazione nella fattispecie meno grave (art. 73, comma 5) in presenza di pluralità di episodi, quantità e modalità operative indicativi di maggiore offensività
art. 81 cod. pen.
Aumenti per continuazione: la Corte ha motivato gli aumenti richiamando la sentenza di primo grado e la tipologia delle sostanze, applicando incrementi peculiari per i reati satelliti
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: le doglianze sulla mancata esposizione dei criteri sono state ritenute inammissibili quando derivano da rinuncia al diritto di esigere motivazione specifica in seguito al concordato
art. 129 cod. proc. pen.
Proscioglimento d'ufficio: la mancata verifica d'ufficio delle cause di proscioglimento è stata considerata rinunciabile se l'imputato ha aderito al concordato e ha rinunciato ai motivi di appello
art. 32, comma 3 cod. pen.
Interdizione legale: stabilisce che il condannato alla reclusione per tempo non inferiore a cinque anni è sottoposto all'interdizione legale per l'intera durata della pena principale; la Corte ha disposto la rideterminazione della durata dell'accessorio in pari misura della pena principale rideterminata
art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
Potere della Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando può decidere la causa sulla base degli elementi già accertati: utilizzato per annullare senza rinvio la parte relativa alla durata della pena accessoria
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata ai ricorrenti dichiarati inammissibili
Giurisprudenza Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017
Richiamata per giustificare l'annullamento senza rinvio quando la Cassazione può decidere la questione senza nuovi accertamenti di fatto
Massime di principio
- Se un imputato aderisce all'accordo di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi di appello, rinuncia anche al diritto di sollecitare in Cassazione una motivazione dettagliata sulla congruità della pena concordata, salvo il caso di pena illegale
- La Cassazione non riesamina in fatto le valutazioni probatorie svolte in merito dalla Corte territoriale: i motivi che chiedono una diversa valutazione del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili
- La sussistenza dell'associazione a delinquere per traffico di stupefacenti può essere desunta da elementi plurimi (contatti criptici, ruoli, disponibilità di luoghi/telefoni/veicoli, modalità ripetute di cessione); tali elementi giustificano il rigetto dell'ipotesi di lieve entità
- Le pene accessorie (es. interdizione legale) devono essere adeguate se la pena principale viene rideterminata; la Cassazione può correggere tali profili senza rinvio quando la rettifica è meramente legale o aritmetica
- I ricorsi per Cassazione che si riducono a critiche generiche o a una riproposizione dei motivi di merito sono dichiarati inammissibili
- La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato può comportare anche la rinuncia a contestare misure di sicurezza, secondo consolidata giurisprudenza
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