Cassazione Penale, Sentenza n. 15465/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza resa in udienza preliminare del 12/01/2025. Il ricorrente censura la violazione dell'art. 416, comma 2, c.p.p., in relazione agli artt. 419, commi 2 e 5, sostenendo che la richiesta di rinvio a giudizio trasmessa il 16/12/2025 fu tardiva nella consegna al G.U.P. perché il fascicolo cartaceo era trattenuto presso la cancelleria del Tribunale del riesame per un appello cautelare proposto dall'imputato; la cancelleria lo avrebbe inviato alla cancelleria del G.U.P. solo il 09/01/2026, tre giorni prima dell'udienza, con la conseguente dedotta nullità della fissazione dell'udienza e dell'ordinanza che respingeva l'eccezione
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla nozione di 'abnormità' distinguendo abnormità strutturale e funzionale, ritenendo che nel caso di specie il G.U.P. abbia esercitato un potere attribuitogli dall'ordinamento (valutazione delle eccezioni) senza radicale deviazione dal modello legale. Il decreto di fissazione dell'udienza è atto meramente ordinatorio e non direttamente impugnabile; l'eccezione di nullità può essere riproposta nel giudizio e nei relativi mezzi di impugnazione secondo le regole di legge. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 416 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato dal ricorrente quale norma violata in relazione alla regolarità della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte non ha esaminato nel merito la violazione, avendo ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza dei presupposti per qualificare l'atto come "abnorme"
art. 419 cod. proc. pen., commi 2 e 5
Riferimento normativo alla disciplina dell'udienza preliminare e degli atti connessi contestati dal ricorrente; la Corte osserva che gli effetti di eventuali vizi relativi alla trasmissione degli atti possono essere valutati nella fase del giudizio e nei rimedi ordinari
Sez. U., n. 10869 del 12/12/2024 (dep. 2025)
Fornisce la definizione e i criteri applicativi della nozione di "abnormità" distinguendo abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e abnormità funzionale (stasi irreversibile del procedimento); la Corte applica tale distinzione al caso concreto
Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009
Afferma il carattere eccezionale della categoria dell'abnormità e che non può estendersi ai vizi innocui sanati da successivi atti o situazioni processuali; richiamata per escludere l'ampliamento della nozione nel caso esaminato
Massime di principio
- La fissazione dell'udienza preliminare è atto meramente ordinatorio e, in linea generale, non è autonomamente impugnabile in Cassazione
- Per qualificare un provvedimento giudiziale come "abnorme" è necessario dimostrare o l'esercizio di un potere non attribuito dall'ordinamento (abnormità strutturale) o una deviazione radicale dal modello legale che produca un effetto irreversibile sul procedimento (abnormità funzionale)
- I vizi relativi alla tardiva o mancata trasmissione del fascicolo non determinano automaticamente l'abnormità: devono produrre un pregiudizio non altrimenti sanabile o imporre l'esecuzione di un atto nullo che paralizzi irreversibilmente il processo
- Le eccezioni processuali relative alla regolarità degli atti investigativi o della trasmissione degli atti possono essere riproposte nella fase di giudizio e, se del caso, dedotte nei rimedi di impugnazione ordinari nei limiti delle preclusioni di legge
- Errori meramente formali o vizi che risultino sanati da successivi atti o dalla prosecuzione del procedimento non sono sufficenti per configurare l'abnormità e non giustificano la cassazione per inammissibilità
- La valutazione sulla effettiva disponibilità materiale del fascicolo e sulla rilevanza della trasmissione tardiva rimane questione di merito/processuale valutabile nelle sedi opportune; la Cassazione interviene solo se ricorrono i presupposti straordinari dell'abnormità
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