Cassazione Penale, Sentenza n. 15467/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla difesa di Tian Rifu avverso la sentenza del Tribunale di Prato che lo aveva dichiarato penalmente responsabile per violazione dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 (omessa adozione di misure di primo soccorso, in particolare mancata dotazione della cassetta di pronto soccorso) e dell'art. 37, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 (omessa verifica che alcuni lavoratori avessero ricevuto adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). I reati, riuniti per continuazione, erano stati sanzionati con ammenda di €1.600,00. Il ricorso si articolava in tre motivi: 1) nullità della sentenza per omissione della notificazione della data di rinvio dell'udienza (in ragione del legittimo impedimento del difensore); 2) vizio di motivazione nella qualificazione della responsabilità dell'imputato, contestando che il solo fatto di essere titolare della ditta individuale sia elemento sufficiente per l'attribuzione dell'omissione; 3) omessa pronunzia del Tribunale sulla istanza, formulata dalla difesa, di riconoscimento della sospensione condizionale della pena (richiesta rientrante nei "benefici di legge").
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo. In dettaglio: 1) sul primo motivo, il Collegio ha ritenuto infondata la censura sulla mancata notificazione al difensore impedito, chiarendo che, una volta designato e presente in udienza un difensore sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., la nomina del sostituto e la lettura in presenza di questi dell'ordinanza di rinvio sollevano il giudice dall'onere di notificare la stessa al difensore originario impedito; 2) sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la deduzione della responsabilità dall'essere il prevenuto titolare di una ditta individuale, poichè in tale forma imprenditoriale la sovrapposizione tra impresa e attività del titolare consente di desumere la partecipazione ai doveri del datore di lavoro; 3) sul terzo motivo la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivatamente deciso la richiesta della difesa relativa alla sospensione condizionale della pena (parte dei "benefici di legge"); tale omissione motivazionale impone l'annullamento limitato a questo specifico punto e il rinvio del procedimento al Tribunale di Prato, in diversa composizione, perché provveda espressamente e motivatamente sul riconoscimento o meno della sospensione condizionale. La pronuncia è stata dichiarata definitiva per l'affermazione della responsabilità penale (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n.81/2008, art.45, comma 1
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie omissiva del datore di lavoro (mancata dotazione del pronto soccorso) e, nel caso di ditta individuale, ha ritenuto possibile desumere la responsabilità dal rapporto di immediata sovrapposizione fra impresa e titolare.
d.lgs. n.81/2008, art.37, comma 1
L'omessa verifica della formazione dei lavoratori è stata ricondotta ai doveri del datore di lavoro; in una ditta individuale tale onere può essere ricollegato direttamente al titolare.
cod. proc. pen., art.420-ter, comma 1
"il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato"
La norma impone il rinvio e la notificazione all'imputato in caso di legittimo impedimento; la Corte ha distinto tale obbligo dalla notificazione al difensore alla luce dell'interazione con l'art.97 e della possibilità di sostituzione.
cod. proc. pen., art.420-ter, comma 5
Prevede l'applicazione delle disposizioni anche in caso di impedimento del difensore se prontamente comunicato, ma contiene eccezioni (difensore nominato sostituto o presenza di due difensori); la Corte ha interpretato la disposizione unitamente all'art.97 per stabilire quando sia necessaria la notificazione al difensore assente.
cod. proc. pen., art.97, comma 4
"come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102"
La nomina di un difensore sostituto da parte del giudice consente la prosecuzione del processo e, secondo la Corte, solleva il giudice dall'obbligo di notificare l'ordinanza di rinvio al difensore originario impedito, posto che il sostituto è informato in udienza.
cod. proc. pen., art.102, comma 2
"il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore"
Conferma la piena sovrapposizione della posizione processuale del sostituto rispetto al difensore originario; la Corte ha fatto leva su tale principio per giustificare la mancanza di notifica al difensore impedito.
cod. proc. pen., art.624
Norma invocata per dichiarare la definitività della sentenza in relazione alla parte della pronuncia che riguarda l'affermazione della responsabilità penale, pur procedendosi ad annullamento e rinvio limitato sul punto relativo ai benefici.
Massime di principio
- In una ditta individuale la sovrapposizione tra impresa e titolare rende possibile desumere la responsabilità del datore di lavoro dalle omissioni organizzative (es. primo soccorso, formazione).
- Quando il difensore è assente per legittimo impedimento ma è stato designato e risulta presente in udienza un difensore sostituto (art.97 c.p.p.), il giudice può procedere e non è obbligato a notificare al difensore originario l'ordinanza di rinvio, purché il sostituto sia stato informato in udienza.
- Se il giudice si limita a rinviare senza fissare la data di udienza o senza nominare sostituto, l'obbligo di notificazione al difensore impedito ricade sull'Ufficio giudiziario; la distinzione concreta è cruciale per valutare la regolarità degli atti.
- Le richieste difensive concernenti "benefici di legge" (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) devono essere espressamente e motivatamente decise dal giudice; l'omessa pronunzia su tali istanze è efficace motivo di cassazione e comporta rinvio limitato a quel punto.
- La Cassazione può annullare parzialmente la sentenza (limitatamente a specifici profili procedurali o di motivazione) lasciando intatta la dichiarazione di responsabilità quando conforme al diritto, con conseguente definitezza delle posizioni già decise.
- Per preservare i diritti processuali, il difensore (o la parte) deve comunicare tempestivamente l'impedimento e curare la nomina o l'accertamento della presenza di un sostituto, o alternativamente chiedere espressa notificazione del provvedimento di rinvio.
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