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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15468/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti sono stati ritenuti penalmente responsabili della violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74/2000 per avere, in concorso tra loro e quale unico nucleo associativo di due ONLUS (Opus e Associazione San Giuseppe Moscati), trasferito tramite donazione la piena proprietà di un immobile e la proprietà superficiaria di un altro a favore della seconda onlus. Le donazioni sono avvenute dopo l'esecuzione di una verifica fiscale e la notifica di un processo verbale (notificato solo a Edmundas). I ricorrenti hanno impugnato sostenendo, tra l'altro: carenza motivazionale della qualificazione della donazione come atto fraudolento; assenza di procedimento di riscossione coattiva in corso; mancata consapevolezza di Pranas circa l'accertamento fiscale; finalità lecite del trasferimento (costituzione di garanzia per finanziamento bancario); omissione di indagine sulla correttezza del verbale di verifica; e vizi nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e ha confermato la sentenza d'appello. La Corte ha ritenuto legittima la qualificazione dell'atto come idoneo a rendere più difficoltosa l'attività di recupero fiscale, osservando che: trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati possono configurare il reato di cui all'art. 11 dlgs 74/2000 anche se il bene non diventa definitivamente immune da espropriazione; l'esistenza di una verifica fiscale pochi mesi prima e il fatto che i due sodalizi fossero di fatto riconducibili alle medesime persone costituiscono indizi ragionevoli di volontà elusiva; non è necessario che la riscossione coattiva sia già in atto (reato di pericolo); la circostanza che il processo verbale fosse notificato solo a Edmundas non esclude la partecipazione di Pranas, dato il rapporto familiare e la gestione comune delle onlus; la presunta finalità di garantire un prestito non è stata dedotta adeguatamente in sede di gravame né documentata; la quantificazione del debito erariale non è questione tipica del giudizio penale; le istanze istruttorie richieste in appello erano in sostanza esplorative e non giustificavano riapertura istruttoria. Sulla pena, le attenuanti generiche sono state ritenute non prevalenti rispetto all'intensità del dolo; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno è stato condannato a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 11 dlgs n. 74/2000

    La norma incrimina gli atti a titolo gratuito o altri atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività di riscossione delle imposte. La Corte ha interpretato la norma come applicabile anche quando l'atto non sia simulato: è sufficiente che sia idoneo a rendere più difficoltosa l'azione recuperatoria (reato di pericolo), senza che sia necessaria l'effettiva esecuzione esattoriale.

  • art. 2929-bis cod. civ.

    Riguarda la possibilità di espropriazione presso terzi; la Corte osserva che anche beni espropriabili ai sensi di questa norma possono, se trasferiti a titolo gratuito, rendere comunque più difficile la riscossione fiscale e dunque rientrare nella fattispecie penale.

  • art. 38 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla responsabilità degli associati per le obbligazioni sociali; la Corte ha ritenuto irrilevante che le due onlus siano soggettività giuridiche distinte, posto che la gestione e la titolarità sostanziale erano riconducibili alle stesse persone.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria versata alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato l'articolo per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • Un trasferimento a titolo gratuito (donazione) di beni immobili o mobili registrati, effettuato dopo una verifica fiscale o comunque in prossimità di accertamenti, può integrare il reato previsto dall'art. 11 dlgs 74/2000 anche se l'atto non è simulato, perché può rendere più difficoltosa la futura azione di recupero fiscale.
  • Si tratta di un reato di pericolo: non è necessario che sia già iniziata la riscossione coattiva perché l'atto sia penalmente rilevante; è sufficiente la pericolosità dell'atto rispetto alla possibilità di recupero delle imposte.
  • La consapevolezza dell'esistenza di un accertamento fiscale può essere desunta logicamente da elementi di fatto (tempistica, stretti legami personali e gestione unitaria di entità diverse) anche se la notifica è avvenuta formalmente solo a uno dei soggetti.
  • La prova di una finalità lecita del trasferimento (es. garanzia per finanziamento bancario) deve essere tempestivamente e documentatamente dedotta e provata già nel corso del gravame: allegazioni generiche o non documentate saranno ritenute inammissibili o irrilevanti.
  • La quantificazione del credito tributario e l'eventuale contestazione tecnica delle risultanze della verifica sono questioni sostanzialmente amministrative/tributarie; il giudizio penale non è il luogo principale per rivedere in dettaglio tali accertamenti, salvo profili rilevanti per il reato contestato.
  • Le impugnazioni che si limitano a motivi generici o a richieste di rivalutazione dei fatti già apprezzati dai giudici del merito rischiano l'inammissibilità per motivi generici o per manifesta infondatezza.
  • Nella valutazione delle attenuanti generiche incide l'intensità del dolo: età giovane o incensuratezza possono non essere ritenute prevalenti se l'impegno fraudolento appare particolarmente strutturato (es. uso di organizzazioni formalmente non lucrative per scopi illeciti).

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