Cassazione Penale, Sentenza n. 15463/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per detenzione e occultamento di un ingente quantitativo di hashish (circa 22 kg complessivi) e di 407 sigarette elettroniche contenenti THC. Culasso deduceva la violazione dell'art. 59, comma 2, c.p. per mancato accertamento dell'elemento soggettivo relativo all'aggravante dell'ingente quantità e denunciava vizio di motivazione. Gentile contestava il riconoscimento del concorso di persone nel reato, l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità senza valutare la conoscenza del quantitativo a lui ascrivibile, la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione dei giudici di merito circa il concorso tra gli imputati e la destinazione della sostanza allo spaccio, valorizzando elementi materiali (quantitativi, modalità di confezionamento, bilancini, materiale per il confezionamento, annotazioni contabili, corrispondenze telefoniche e accessi tra immobili). Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è sufficiente per la sua imputazione la conoscenza, l'ignoranza per colpa o l'errore per colpa dell'agente (art. 59, comma 2, c.p.) e ha ritenuto che i fatti indicati dimostrassero la riconoscibilità di tale coefficiente soggettivo anche per i concorrenti. I motivi proposti sono stati qualificati come meri tentativi di rivalutazione del materiale probatorio (doppia conforme) e non come censure idonee a evidenziare vizi di motivazione tali da giustificare l'annullamento; pertanto la sentenza di merito è stata confermata e i ricorrenti condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Rinvio alla disciplina del concorso di persone: la sentenza applica i principi che il contributo può avere anche funzione agevolatrice e non necessariamente causale diretta dell'evento.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4
Norma che punisce la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: la fattispecie contestata ai ricorrenti è stata qualificata come detenzione a fini di spaccio, con riconoscimento dell'aggravante per l'ingente quantità.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Fattispecie attenuata per possesso modico o circostanze particolari: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che ne chiedeva l'applicazione, perché non specificamente correlato agli accertamenti di merito che dimostravano la consapevolezza e l'organizzazione.
D.P.R. n. 309/1990, art. 80
Prevede la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo: la Corte ha confermato l'applicazione, ritenendo accertabile il coefficiente soggettivo richiesto secondo l'art. 59 c.p.
Codice penale, art. 59, comma 2
Stabilisce il coefficiente soggettivo delle circostanze aggravanti e attenuanti (conoscenza, ignoranza per colpa, errore per colpa): la Corte l'ha interpretato nel senso che non è richiesto il dolo pieno per l'aggravante dell'ingente quantità, essendo sufficiente la conoscenza o l'ignoranza colposa.
Codice penale, art. 118
Criteri di valutazione delle circostanze in caso di concorso di persone: la Corte ha ritenuto che questo articolo non modifichi il criterio generale dell'art. 59 c.p. relativo all'imputazione soggettiva delle aggravanti.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna alle spese e, se non rilevabile assenza di colpa, l'applicazione della sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato i ricorrenti anche alla sanzione pecuniaria.
Costituzione, art. 27
Riferimento invocato dai ricorrenti in tema di principio di colpevolezza; la Corte ha riscontrato che l'applicazione dell'aggravante è conforme al principio purché sia accertabile la soggettività richieste dall'art. 59 c.p.
Massime di principio
- L'aggravante dell'"ingente quantità" di sostanza stupefacente può essere riconosciuta solo se è dimostrabile che l'agente ne era consapevole, l'ignorava per colpa o ha ritenuto inesistente la circostanza per errore dovuto a colpa (art. 59, comma 2, c.p.); non è richiesto il dolo pieno ma è necessario un minimo coefficiente soggettivo.
- In caso di concorso di persone, il contributo rilevante può essere anche di natura agevolatrice (non necessariamente causale): l'uso di luoghi, la disponibilità logistica, la partecipazione organizzativa e le comunicazioni tra soggetti costituiscono elementi valutabili per affermare il concorso.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio (divieto di "doppia conforme"): le censure devono dimostrare vizi di motivazione evidenti, illogicità o contraddittorietà per essere accolte.
- Per ottenere la riqualificazione nella fattispecie attenuata (es. art. 73, comma 5, DPR 309/1990) è necessario che il ricorrente dimostri in modo specifico e pertinente l'insussistenza di elementi organizzativi, logistici e di capacità di approvvigionamento; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Quando lo stupefacente è occultato in più luoghi collegati e le investigazioni evidenziano denominazioni comuni, modalità di confezionamento e contatti riconducibili, il giudice può ritenere riconducibile l'intero quantitativo ai concorrenti anche se parte minima è trovata nella singola abitazione di un imputato.
- In cassazione le doglianze sulla motivazione devono mirare a far emergere illogicità, contraddittorietà o carenze argomentative oggettive; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria non è sufficiente.
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