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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15463/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per detenzione e occultamento di un ingente quantitativo di hashish (circa 22 kg complessivi) e di 407 sigarette elettroniche contenenti THC. Culasso deduceva la violazione dell'art. 59, comma 2, c.p. per mancato accertamento dell'elemento soggettivo relativo all'aggravante dell'ingente quantità e denunciava vizio di motivazione. Gentile contestava il riconoscimento del concorso di persone nel reato, l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità senza valutare la conoscenza del quantitativo a lui ascrivibile, la mancata riqualificazione nella fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione dei giudici di merito circa il concorso tra gli imputati e la destinazione della sostanza allo spaccio, valorizzando elementi materiali (quantitativi, modalità di confezionamento, bilancini, materiale per il confezionamento, annotazioni contabili, corrispondenze telefoniche e accessi tra immobili). Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è sufficiente per la sua imputazione la conoscenza, l'ignoranza per colpa o l'errore per colpa dell'agente (art. 59, comma 2, c.p.) e ha ritenuto che i fatti indicati dimostrassero la riconoscibilità di tale coefficiente soggettivo anche per i concorrenti. I motivi proposti sono stati qualificati come meri tentativi di rivalutazione del materiale probatorio (doppia conforme) e non come censure idonee a evidenziare vizi di motivazione tali da giustificare l'annullamento; pertanto la sentenza di merito è stata confermata e i ricorrenti condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Rinvio alla disciplina del concorso di persone: la sentenza applica i principi che il contributo può avere anche funzione agevolatrice e non necessariamente causale diretta dell'evento.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 4

    Norma che punisce la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: la fattispecie contestata ai ricorrenti è stata qualificata come detenzione a fini di spaccio, con riconoscimento dell'aggravante per l'ingente quantità.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Fattispecie attenuata per possesso modico o circostanze particolari: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che ne chiedeva l'applicazione, perché non specificamente correlato agli accertamenti di merito che dimostravano la consapevolezza e l'organizzazione.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Prevede la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo: la Corte ha confermato l'applicazione, ritenendo accertabile il coefficiente soggettivo richiesto secondo l'art. 59 c.p.

  • Codice penale, art. 59, comma 2

    Stabilisce il coefficiente soggettivo delle circostanze aggravanti e attenuanti (conoscenza, ignoranza per colpa, errore per colpa): la Corte l'ha interpretato nel senso che non è richiesto il dolo pieno per l'aggravante dell'ingente quantità, essendo sufficiente la conoscenza o l'ignoranza colposa.

  • Codice penale, art. 118

    Criteri di valutazione delle circostanze in caso di concorso di persone: la Corte ha ritenuto che questo articolo non modifichi il criterio generale dell'art. 59 c.p. relativo all'imputazione soggettiva delle aggravanti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna alle spese e, se non rilevabile assenza di colpa, l'applicazione della sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato i ricorrenti anche alla sanzione pecuniaria.

  • Costituzione, art. 27

    Riferimento invocato dai ricorrenti in tema di principio di colpevolezza; la Corte ha riscontrato che l'applicazione dell'aggravante è conforme al principio purché sia accertabile la soggettività richieste dall'art. 59 c.p.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'"ingente quantità" di sostanza stupefacente può essere riconosciuta solo se è dimostrabile che l'agente ne era consapevole, l'ignorava per colpa o ha ritenuto inesistente la circostanza per errore dovuto a colpa (art. 59, comma 2, c.p.); non è richiesto il dolo pieno ma è necessario un minimo coefficiente soggettivo.
  • In caso di concorso di persone, il contributo rilevante può essere anche di natura agevolatrice (non necessariamente causale): l'uso di luoghi, la disponibilità logistica, la partecipazione organizzativa e le comunicazioni tra soggetti costituiscono elementi valutabili per affermare il concorso.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio (divieto di "doppia conforme"): le censure devono dimostrare vizi di motivazione evidenti, illogicità o contraddittorietà per essere accolte.
  • Per ottenere la riqualificazione nella fattispecie attenuata (es. art. 73, comma 5, DPR 309/1990) è necessario che il ricorrente dimostri in modo specifico e pertinente l'insussistenza di elementi organizzativi, logistici e di capacità di approvvigionamento; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
  • Quando lo stupefacente è occultato in più luoghi collegati e le investigazioni evidenziano denominazioni comuni, modalità di confezionamento e contatti riconducibili, il giudice può ritenere riconducibile l'intero quantitativo ai concorrenti anche se parte minima è trovata nella singola abitazione di un imputato.
  • In cassazione le doglianze sulla motivazione devono mirare a far emergere illogicità, contraddittorietà o carenze argomentative oggettive; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria non è sufficiente.

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