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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15466/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello del P.M., ha disposto gli arresti domiciliari a carico di Mazzei per reati connessi al traffico internazionale e nazionale di stupefacenti. Il ricorrente deduceva: violazione degli arti. 125, comma 3, 273 e 274 c.p.p. e dell'art. 111 Cost.; omessa o apparente motivazione per aver richiamato "per relationem" indagini e ordinanza genetica senza vaglio critico; insufficienza della gravità indiziaria ("droga parlata" basata solo su intercettazioni senza riscontri); mancata certezza di identificazione del ricorrente nelle intercettazioni; contraddittorietà perché il Tribunale ha escluso l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, ma poi avrebbe valorizzato profili riconducibili a tale aggravante; carenza dell'attualità del pericolo di reiterazione e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicità e della correttezza giuridica della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il giudice ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: le intercettazioni e l'analisi delle chat hanno fornito elementi indiziari coerenti per ricondurre a Mazzei la partecipazione all'organizzazione di traffico (capo 4) e gli episodi di detenzione e compravendita di stupefacenti (capi 5 e 20). L'identificazione tramite account/chat e la correlazione con spostamenti e conversazioni sono state ritenute valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità che non è stata riscontrata. La Corte ha confermato che l'esclusione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1) non è contraddittoria rispetto alla valutazione del pericolo di reiterazione basata su contiguità e frequenti rapporti con ambienti dediti al narcotraffico. Conseguentemente è stato confermato il giudizio sulla sussistenza dell'attualità del pericolo e sulla proporzionalità della misura; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrono i presupposti, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 61-bis; art. 416-bis, comma 1; art. 81

    Norme sostanziali richiamate per la configurazione dei reati associativi e delle circostanze aggravanti; la Corte ha rilevato che l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 non era configurabile nei confronti del ricorrente.

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, primo e sesto comma; art. 80, comma 2

    Norme che disciplinano il traffico e la detenzione di stupefacenti; sono i reati contestati che hanno fondato la misura cautelare.

  • Codice di procedura penale

    art. 125, comma 3; art. 273; art. 274; art. 616

    Art. 125 c.p.p. riguarda la motivazione degli atti; artt. 273-274 c.p.p. riguardano i grav i indizi di colpevolezza e la relativa verifica; art. 616 disciplina la condanna alle spese in Cassazione: la Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali e ha disposto le spese.

  • Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla motivazione e al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata nella trattazione formale del ricorso.

  • Regole giurisprudenziali e principi di diritto consolidati

    richiami a pronunce (Sez. 2 n.27866/2019; Sez. 3 n.22471/2015; Sez. 2 n.18404/2024; altre citate)

    La Corte applica principio secondo cui in sede di legittimità non è ammessa la revisione dei fatti e delle valutazioni probatorie del giudice di merito salvo motivazione illogica o manifesta; inoltre l'interpretazione di "droga parlata" e di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato al controllo della correttezza giuridica e della logicità della motivazione; non può essere usato per rinnovare la valutazione delle prove di merito.
  • Le intercettazioni e le "parole di droga" ("droga parlata") possono costituire base indiziaria valida se il giudice di merito fornisce un'interpretazione logica e coerente, anche quando il linguaggio è criptico; tale interpretazione è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.
  • La motivazione per relationem è ammissibile se il complessivo quadro argomentativo del giudice fornisce adeguata giustificazione e si confronta con le deduzioni difensive specifiche.
  • L'esclusione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa) non impedisce di ritenere sussistenti esigenze cautelari fondate su contiguità, frequenti rapporti e inserimento in circuiti criminali: sono profili distinti, l'uno attinente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'aggravante, l'altro alla necessità cautelare.
  • Per contestare con efficacia una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare la mancanza di motivazione logica o la violazione di norme specifiche; semplici rilettezze o alternative letture dei fatti sono inammissibili.
  • In fase difensiva preventiva conviene focalizzarsi su: (a) individuare e dimostrare profili di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione; (b) produrre riscontri oggettivi che smentiscano l'identificazione o la partecipazione (es. alibi, dati di posizione, tracce documentali); (c) proporre misure meno afflittive dimostrando l'inefficacia della misura richiesta rispetto al periculum.

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