Cassazione Penale, Sentenza n. 15466/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello del P.M., ha disposto gli arresti domiciliari a carico di Mazzei per reati connessi al traffico internazionale e nazionale di stupefacenti. Il ricorrente deduceva: violazione degli arti. 125, comma 3, 273 e 274 c.p.p. e dell'art. 111 Cost.; omessa o apparente motivazione per aver richiamato "per relationem" indagini e ordinanza genetica senza vaglio critico; insufficienza della gravità indiziaria ("droga parlata" basata solo su intercettazioni senza riscontri); mancata certezza di identificazione del ricorrente nelle intercettazioni; contraddittorietà perché il Tribunale ha escluso l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, ma poi avrebbe valorizzato profili riconducibili a tale aggravante; carenza dell'attualità del pericolo di reiterazione e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della logicità e della correttezza giuridica della motivazione, non alla rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Il giudice ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: le intercettazioni e l'analisi delle chat hanno fornito elementi indiziari coerenti per ricondurre a Mazzei la partecipazione all'organizzazione di traffico (capo 4) e gli episodi di detenzione e compravendita di stupefacenti (capi 5 e 20). L'identificazione tramite account/chat e la correlazione con spostamenti e conversazioni sono state ritenute valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità che non è stata riscontrata. La Corte ha confermato che l'esclusione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis, comma 1) non è contraddittoria rispetto alla valutazione del pericolo di reiterazione basata su contiguità e frequenti rapporti con ambienti dediti al narcotraffico. Conseguentemente è stato confermato il giudizio sulla sussistenza dell'attualità del pericolo e sulla proporzionalità della misura; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorrono i presupposti, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
art. 110; art. 61-bis; art. 416-bis, comma 1; art. 81
Norme sostanziali richiamate per la configurazione dei reati associativi e delle circostanze aggravanti; la Corte ha rilevato che l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 non era configurabile nei confronti del ricorrente.
D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, primo e sesto comma; art. 80, comma 2
Norme che disciplinano il traffico e la detenzione di stupefacenti; sono i reati contestati che hanno fondato la misura cautelare.
Codice di procedura penale
art. 125, comma 3; art. 273; art. 274; art. 616
Art. 125 c.p.p. riguarda la motivazione degli atti; artt. 273-274 c.p.p. riguardano i grav i indizi di colpevolezza e la relativa verifica; art. 616 disciplina la condanna alle spese in Cassazione: la Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali e ha disposto le spese.
Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla motivazione e al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni di motivazione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata nella trattazione formale del ricorso.
Regole giurisprudenziali e principi di diritto consolidati
richiami a pronunce (Sez. 2 n.27866/2019; Sez. 3 n.22471/2015; Sez. 2 n.18404/2024; altre citate)
La Corte applica principio secondo cui in sede di legittimità non è ammessa la revisione dei fatti e delle valutazioni probatorie del giudice di merito salvo motivazione illogica o manifesta; inoltre l'interpretazione di "droga parlata" e di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato al controllo della correttezza giuridica e della logicità della motivazione; non può essere usato per rinnovare la valutazione delle prove di merito.
- Le intercettazioni e le "parole di droga" ("droga parlata") possono costituire base indiziaria valida se il giudice di merito fornisce un'interpretazione logica e coerente, anche quando il linguaggio è criptico; tale interpretazione è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo illogicità manifesta.
- La motivazione per relationem è ammissibile se il complessivo quadro argomentativo del giudice fornisce adeguata giustificazione e si confronta con le deduzioni difensive specifiche.
- L'esclusione di un'aggravante (es. agevolazione mafiosa) non impedisce di ritenere sussistenti esigenze cautelari fondate su contiguità, frequenti rapporti e inserimento in circuiti criminali: sono profili distinti, l'uno attinente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo dell'aggravante, l'altro alla necessità cautelare.
- Per contestare con efficacia una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare la mancanza di motivazione logica o la violazione di norme specifiche; semplici rilettezze o alternative letture dei fatti sono inammissibili.
- In fase difensiva preventiva conviene focalizzarsi su: (a) individuare e dimostrare profili di manifesta illogicità o contraddizione nella motivazione; (b) produrre riscontri oggettivi che smentiscano l'identificazione o la partecipazione (es. alibi, dati di posizione, tracce documentali); (c) proporre misure meno afflittive dimostrando l'inefficacia della misura richiesta rispetto al periculum.
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