Cassazione Penale, Ordinanza n. 17139/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità solo nei limiti esclusi dal testo, e comunque non ravvisando ragioni per escludere la sanzione ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, da un lato, lo aveva assolto dal reato di ricettazione contestato al capo B e, dall'altro, aveva rideterminato la pena in relazione alla detenzione di circa 920 kg di tabacchi lavorati esteri, parte rinvenuti nell'auto nella sua disponibilità e parte nell'auto di un coimputato nonché in un box. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine all'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 1, d.P.R. 43/1973, sostenendo che non ricorressero le condizioni per applicarla. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi, soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., e che nel caso concreto il giudice di merito aveva valorizzato i precedenti specifici, anche per reati gravi, e l'assenza di segni di definitivo distacco dal traffico illecito di tabacco. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché la censura non risultava dedotta in appello e il ricorrente non aveva contestato la sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
Dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non basta a giustificare la concessione delle attenuanti generiche; il diniego può essere sorretto dalla mancanza di elementi positivi e da dati di segno sfavorevole sulla personalità dell'imputato.
art. 291-ter, comma 1, d.P.R. 43/1973
Disciplinato quale aggravante oggetto di contestazione nel ricorso; la censura sulla sua applicazione è stata dichiarata inammissibile perché non devoluta al giudice di appello.
La censura proposta per la prima volta in cassazione, non risultando dedotta in appello, è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi e valorizzi dati sfavorevoli sulla personalità dell'imputato, come precedenti specifici anche per reati gravi e mancato distacco dal contesto criminoso.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente per ottenere la concessione delle attenuanti generiche.
- Una censura non dedotta con l'appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione; in tal caso il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni ostative, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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