Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35561/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dal condannato contro l’ordinanza del Tribunale di Teramo del 12 giugno 2025, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva accolto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di tre sentenze irrevocabili, due delle quali emesse su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il ricorrente deduce, da un lato, che la decisione sarebbe stata adottata senza il consenso del pubblico ministero, nonostante la richiesta comprendesse sentenze di patteggiamento; dall’altro, lamenta l’erronea determinazione della pena e, genericamente, il superamento del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave. Il difensore ha trasmesso una memoria il 29 maggio 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambe le doglianze sono manifestamente infondate. Ha escluso che l’art. 188 disp. att. c.p.p. richieda il consenso del pubblico ministero quando l’istanza di continuazione riguarda congiuntamente sentenze di patteggiamento e sentenze pronunciate all’esito del giudizio ordinario. Quanto alla pena, ha rilevato che non era ravvisabile la violazione dell’art. 671, comma 2, c.p.p.; inoltre, il ricorso formulava solo una generica contestazione del limite del triplo e, per la determinazione della pena nel reato continuato, non occorre una motivazione specifica su ciascun aumento, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni relative alla pena-base, soprattutto quando la misura contenuta degli aumenti rende evidente il rispetto del limite legale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario

    La richiesta di applicazione della continuazione che comprenda insieme sentenze di patteggiamento e sentenze emesse in giudizio ordinario non è soggetta alla regola dell’art. 188 disp. att. c.p.p. invocata dal ricorrente.

  • art. 671, comma 2, c.p.p.

    nessuna violazione del disposto di cui all’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – peraltro nemmeno eccepita nel ricorso, che si limita a una generica asserzione di violazione del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave – è ravvisabile nel caso di specie

    Nel caso esaminato la Corte non ravvisa la violazione dell’art. 671, comma 2, c.p.p.; una generica allegazione del superamento del limite del triplo, senza una specifica censura, non è sufficiente a dimostrarla.

  • art. 81, comma 1, c.p.

    in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati

    Per la pena del reato continuato non è necessaria una motivazione autonoma per ciascun aumento: è sufficiente motivare la pena-base, in particolare quando gli aumenti contenuti rendono certo il rispetto del limite massimo del triplo.

  • art. 444 c.p.p.

    non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario

    La presenza, tra le sentenze cui si riferisce l’istanza di continuazione, di sentenze emesse su richiesta delle parti non comporta l’applicazione della regola di cui all’art. 188 disp. att. c.p.p. quando l’istanza riguarda anche sentenze ordinarie.

  • art. 616 c.p.p.

    con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La disciplina richiamata dall’art. 188 disp. att. c.p.p. non opera quando la richiesta di applicazione della continuazione comprende sia sentenze di patteggiamento sia sentenze pronunciate all’esito del giudizio ordinario.
  • Nella determinazione della pena per il reato continuato non è necessaria una motivazione specifica per ogni singolo aumento; è sufficiente che siano indicate le ragioni della quantificazione della pena-base, soprattutto quando la misura degli aumenti rende evidente il rispetto del limite legale del triplo.
  • La contestazione del superamento del limite massimo di pena per il reato continuato deve essere specifica e riferita alla concreta determinazione sanzionatoria; una generica asserzione non consente di ravvisare la violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.