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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35413/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d’appello dell’Aquila, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 336 c.p. e per un ulteriore reato, non meglio precisato nel testo. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della legittima difesa rispetto al reato di minaccia, contestando la ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori; la Corte d’appello aveva invece riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis c.p., già esclusa dalla Corte territoriale in ragione delle modalità della condotta. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., senza confrontarsi specificamente con le valutazioni della Corte d’appello sull’intensità del dolo e sulla pervicacia della condotta. Una memoria del 30 giugno 2026 ha ribadito i tre motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’appello. Il secondo è stato giudicato riproduttivo di censure già correttamente disattese dal giudice territoriale, che aveva motivato sulla base delle risultanze processuali e delle modalità della condotta. Il terzo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le ragioni addotte in appello per escludere la particolare tenuità, ossia l’intensità del dolo e la pervicacia dimostrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. ed altro);

    Il testo menziona la condanna per il reato, ma non espone un’interpretazione della norma né una questione relativa alla sua applicazione.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. pp. 6-7 della sentenza impugnata), là dove ha reputato la configurabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 2 cod. pen.

    La Corte rileva che il giudice d’appello aveva reputato configurabile l’attenuante; la censura in cassazione non consentiva una nuova lettura delle prove e dei fatti.

  • art. 393-bis c.p.

    Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che ha adeguatamente motivato valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (si veda p. 8 della sentenza impugnata);

    Nel caso deciso, l’applicazione della causa di giustificazione è stata esclusa sulla base delle risultanze processuali, in particolare delle modalità della condotta; la censura che riproponeva profili già adeguatamente esaminati è stata giudicata inammissibile.

  • art. 131-bis c.p.

    Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato l'intensità del dolo e la pervicacia dimostrata;

    La censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; nel caso concreto, l’intensità del dolo e la pervicacia erano state valorizzate per escluderla.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori o una ricostruzione alternativa dei fatti; le doglianze devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare un effettivo vizio riconducibile ai limiti del giudizio di legittimità.
  • È inammissibile la censura che ripropone questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d’appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione e con gli elementi processuali valorizzati.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione che l’ha esclusa; nel caso deciso, la Corte territoriale aveva valorizzato l’intensità del dolo e la pervicacia della condotta.

Come è indicizzato

MaterieMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilitàCause di giustificazione
RamiDelitti contro la personaReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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