Cassazione Penale, Ordinanza n. 35419/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d'appello di Napoli, che le aveva condannate per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un primo motivo comune hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della detenzione destinata all'uso personale. Con un secondo motivo comune hanno contestato l'affermazione di responsabilità, proponendo una diversa lettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La sola De Nicola ha inoltre dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo comune è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità: la Corte d'appello aveva già esaminato e respinto la tesi dell'uso personale con motivazione corretta e priva di fratture logiche, rispetto alla quale le ricorrenti non si erano confrontate adeguatamente. Anche il secondo motivo comune è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi effettivamente con l'analisi globale e la motivazione logica della sentenza impugnata. La censura della sola De Nicola sull'art. 131-bis c.p. è stata giudicata generica e priva di specificità, poiché non contrastava le considerazioni della Corte territoriale sulle modalità della condotta, sul quantitativo detenuto e sulla sua suddivisione. La doglianza della stessa imputata sulle attenuanti generiche è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo la motivazione sul trattamento sanzionatorio sufficiente, non illogica e basata anche sull'assenza di elementi positivamente valutabili. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990);
La disposizione individua il reato per il quale le imputate sono state condannate in appello; la decisione di legittimità non approfondisce ulteriormente i presupposti sostanziali della fattispecie.
Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nell'interesse della sola De Nicola, risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato le modalità della condotta, con particolare riguardo al quantitativo detenuto e alla suddivisione dello stesso;
La censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità non può essere accolta quando è generica e non si confronta con la motivazione di merito che valorizza le modalità concrete della condotta, incluso il quantitativo e la suddivisione della sostanza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una questione di merito già adeguatamente esaminata e respinta con motivazione corretta e priva di fratture logiche, se il ricorso non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- È inammissibile la censura che, contestando l'affermazione di responsabilità, sollecita una nuova valutazione degli elementi probatori o una ricostruzione alternativa dei fatti senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
- La doglianza relativa all'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; può essere respinta quando la motivazione ha valorizzato modalità della condotta, quantitativo della sostanza e sua suddivisione.
- La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio sono sindacabili in cassazione nei limiti del vizio motivazionale; una motivazione sufficiente e non illogica, anche fondata sull'assenza di elementi positivamente valutabili, non è censurabile.
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