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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35417/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello di Catania, con sentenza del 18 novembre 2025, per il reato di evasione previsto dall'art. 385 c.p. Ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della disapplicazione della recidiva; con il secondo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, perché non si confrontava con gli apprezzamenti di merito della Corte d'appello, sorretti da motivazione puntuale e logica. Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità: non affrontava le ragioni della Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la personalità negativa dell'imputato e la sua incapacità di controllare i propri impulsi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.);

    La norma identifica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la Corte non svolge ulteriori considerazioni sulla sua interpretazione.

  • art. 131-bis c.p.

    Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la personalità negativa dell'imputato, non in grado di controllare i propri impulsi, tale da escludere che il fatto possa essere ricondotto alla categoria della particolare tenuità;

    La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità è inammissibile se non si confronta con le ragioni della decisione impugnata; nel caso concreto, la valutazione della personalità negativa e dell'incapacità di controllare gli impulsi era stata posta a fondamento dell'esclusione della tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità o aspecificità il motivo di ricorso per cassazione che non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata, anche quando censura la motivazione sulla recidiva.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con le ragioni per cui il giudice di merito ha escluso tale causa di non punibilità; nel caso esaminato, la valutazione della personalità dell'imputato e della sua incapacità di controllare gli impulsi era stata ritenuta incompatibile con la tenuità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRecidiva e benefici penitenziariCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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