Cassazione Penale, Ordinanza n. 35421/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 31 ottobre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che l’aveva condannata per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha contestato l’acquisizione delle dichiarazioni spontanee rese nell’immediatezza dei fatti; con il secondo ha censurato l’affermazione di responsabilità; con il terzo ha contestato il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse manifestamente infondato, poiché le dichiarazioni erano state acquisite al fascicolo dibattimentale con l’accordo delle parti. Il secondo motivo è stato considerato volto a ottenere una non consentita rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della Corte d’appello. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e, comunque, infondato, essendo il trattamento sanzionatorio sostenuto da motivazione sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull’acquisizione delle dichiarazioni spontanee, perché avvenuta con l’accordo delle parti; ha escluso che il motivo sulla responsabilità potesse trasformarsi in una nuova valutazione delle prove, già esaminate dalla Corte d’appello con motivazione logica e puntuale; ha infine giudicato generica la censura sul trattamento sanzionatorio e comunque adeguata la motivazione sul punto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990);
La sentenza impugnata aveva condannato l’imputata per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il testo non espone ulteriori criteri interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile la censura che, sotto l’apparenza di contestare l’affermazione di responsabilità, sollecita una nuova lettura degli elementi probatori e propone una ricostruzione alternativa dei fatti, quando non si confronta realmente con la motivazione di merito, fondata su una valutazione complessiva delle prove e sorretta da argomentazione puntuale e logica.
- La censura relativa all’acquisizione dibattimentale di dichiarazioni spontanee è infondata quando risulta che le dichiarazioni sono state acquisite al fascicolo del dibattimento con l’accordo delle parti.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è generica se non individua specifiche carenze della decisione; non è fondata quando la determinazione della pena è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e rispettosa delle deduzioni difensive.
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