Cassazione Penale, Ordinanza n. 35418/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 19 febbraio 2026, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha contestato l'utilizzabilità delle conversazioni Instagram estrapolate dal suo cellulare; con il secondo ha censurato l'affermazione di responsabilità. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo riproponeva censure sull'utilizzabilità delle conversazioni Instagram già affrontate dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta condivisibile. Il secondo sollecitava una rilettura delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi adeguatamente con la valutazione globale e la motivazione logica del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. I motivi terzo, quarto e quinto erano generici; inoltre, la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta sufficiente e non illogica, anche in considerazione del recente precedente specifico dell'imputato, della sua personalità negativa, dell'assenza di elementi positivamente valutabili e della congruità della pena rispetto al fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990);
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza modificare tale statuizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio né sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una ricostruzione alternativa, quando la decisione impugnata espone una valutazione complessiva delle prove sorretta da motivazione puntuale e logica.
- È inammissibile la censura che ripropone contestazioni sull'utilizzabilità di elementi probatori già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice d'appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni della decisione; sono inammissibili se generiche quando la motivazione sulla pena risulta sufficiente e non illogica.
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