Cassazione Civile, Ordinanza n. 21965/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dipendente dopo una sequenza di rapporti conflittuali con il datore di lavoro: prima un lungo periodo di cassa integrazione, poi il trasferimento alla sede di Urbania, quindi, all'esito di un giudizio cautelare che aveva reputato illegittimo quel trasferimento, l'assegnazione alla sede di Carpi con mansioni ritenute dalla lavoratrice inferiori rispetto al suo inquadramento. La Corte d'appello ha ritenuto legittimo il rifiuto della dipendente di presentarsi alla nuova sede, valorizzando sia l'art. 1460 c.c. sia la nullità dell'atto datoriale, e ha escluso l'assenza ingiustificata posta a base del licenziamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che il demansionamento fosse comunque legittimo ai sensi del testo novellato, perché vi sarebbero state le condizioni per l'assegnazione a mansioni inferiori e per la conservazione di livello e retribuzione; 2) violazione dell'art. 1460 c.c., contestando la valutazione di proporzionalità del rifiuto della lavoratrice e la considerazione unitaria delle condotte datoriali pregresse, oltre alla questione del giudicato interno; 3) violazione dell'art. 1345 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse dato rilievo a una frase dell'amministratore ('non la voleva più vedere') priva di rilevanza giuridica e non riferibile alla società come motivo illecito determinante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sul giudicato cautelare che imponeva l'assegnazione alle mansioni del sesto livello, e comunque perché la censura investiva accertamenti di fatto non rivalutabili in sede di legittimità, anche in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto infondato il secondo motivo nella parte esaminata, ribadendo che l'eccezione di inadempimento nel rapporto di lavoro richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti alla luce di correttezza e buona fede; ha precisato che possono essere considerate anche condotte datoriali successive e collegate, ove incidano complessivamente sulla funzione economico-sociale del contratto, e ha ritenuto non illogica la valutazione della corte territoriale sulla legittimità del rifiuto della lavoratrice. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non decisivo, essendo la sentenza d'appello sorretta da autonoma ratio basata sull'art. 1460 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il mutamento di mansioni in peius è ammissibile solo al ricorrere dei presupposti normativi; nel caso concreto la Corte esclude che tali requisiti fossero configurabili, anche perché l'assegnazione contestata era vincolata da un precedente titolo giudiziale.
Nell'ambito del contratto di lavoro l'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa dei reciproci comportamenti, improntata a correttezza e buona fede; il rifiuto della prestazione è legittimo solo se proporzionato e non contrario a buona fede, potendo assumere rilievo anche una serie di inadempimenti datoriali collegati tra loro.
È richiamato come parametro di correttezza nella valutazione comparativa dell'eccezione di inadempimento.
È richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nel controllo della legittimità dell'eccezione di inadempimento.
È citato, in combinazione con l'art. 2104 c.c., per affermare l'obbligo del lavoratore di osservare le disposizioni organizzative del datore di lavoro, salvo i limiti derivanti dall'art. 1460 c.c.
È richiamato per il dovere del lavoratore di eseguire le disposizioni impartite nell'esecuzione del lavoro.
Per la nullità per motivo illecito occorre che il motivo sia esclusivo e determinante; nel caso concreto la questione è stata ritenuta non decisiva rispetto all'autonoma ratio dell'art. 1460 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato, insieme all'art. 360, comma 4 c.p.c., per il limite al sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto in presenza di doppia conforme.
È richiamato per ribadire l'inammissibilità delle censure dirette a riesaminare il fatto in cassazione quando vi sia doppia conforme.
È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non opera automaticamente: il giudice deve valutare comparativamente i reciproci inadempimenti, la loro gravità, il nesso causale e la proporzionalità della reazione, alla luce di correttezza e buona fede.
- Il lavoratore che lamenti un inadempimento datoriale non può, di regola, sottrarsi unilateralmente alla prestazione senza un vaglio di proporzionalità; il rifiuto può essere giustificato solo se l'inadempimento del datore è grave e tale da rendere non conforme a buona fede l'esecuzione della prestazione richiesta.
- Nella valutazione dell'eccezione di inadempimento possono essere considerate anche più condotte datoriali successive e collegate, quando nel loro complesso incidano sugli aspetti essenziali del sinallagma lavorativo.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o quando mira, sotto la veste del vizio di diritto, a ottenere una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
- La nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che il motivo sia esclusivo e determinante; se la decisione si fonda su un'autonoma ratio logicamente sufficiente, la doglianza sul motivo illecito non è decisiva.
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