Cassazione Penale, Sentenza n. 795/2024 del 09/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (con aggravante per pluralita' di fatti). Le censure principali sono: 1) violazione di norme e nullita' per mancata rinnovazione dell'esame di testi dopo il mutamento della composizione del collegio; 2) vizio di motivazione e mancata rinnovazione dell'istruttoria in relazione all'attendibilita' dei testi (Boero, Bernardi, Di Matteo, Monteleone); 3) erronea qualificazione della posizione di Pinto come mera prestanome senza prova dell'elemento soggettivo richiesto; 4) per la bancarotta documentale, mancata prova del dolo specifico necessario per le condotte di sottrazione/distruzione/occultamento di scritture contabili, e quindi erronea qualificazione del fatto come bancarotta documentale generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle censure per generica carenza di specificita' e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia ha ritenuto fondato il quarto motivo (comune ad entrambi i ricorsi) in quanto la Corte territoriale ha erroneamente attribuito al fatto l'elemento soggettivo del dolo generico anziche' verificare il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale nelle fattispecie di sottrazione/distruzione/occultamento (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.). Poiche' il fatto contestato in quel capo era commesso il 12 ottobre 2010, il relativo reato risultava estinto per prescrizione (termine di 12 anni e 6 mesi decorso il 12 aprile 2023). Di conseguenza la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale (che sono stati dichiarati estinti per prescrizione) e l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e' esclusa. Le rimanenti condanne (in particolare per la bancarotta patrimoniale) e la pena inflitta in appello (due anni di reclusione, dopo la valutazione delle circostanze attenuanti) restano confermate; i restanti motivi di ricorso sono stati esclusi come inammissibili.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione delle prove in caso di mutamento della composizione del collegio. La Corte ricorda che il diritto alla rinnovazione richiede specificita' e non accuse generiche; la novella successiva non si applica retroattivamente ai processi celebrati prima della sua entrata in vigore.
art. 495 cod. proc. pen. (menzione della novella con comma 4-ter)
La nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 (comma 4-ter) non era applicabile al processo in esame perche' entrata in vigore successivamente; non puo' essere invocata come norma interpretativa retroattiva dell'originario art. 525 c.p.p.
art. 603, comma 5, cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in tema di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte richiede che la richiesta sia specifica e che la mancata rinnovazione nel giudizio d'appello sia censurabile solo se la motivazione della sentenza dimostri lacune decisive che avrebbero potuto essere evitate con l'integrazione probatoria.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Distinzione tra due ipotesi: a) sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento/omessa tenuta (richiedono dolo specifico); b) tenuta della contabilita' in modo da rendere impossibile la ricostruzione (richiede dolo generico). La Cassazione ha rilevato che i giudici di merito hanno erroneamente fatto rientrare i fatti nella seconda fattispecie senza adeguata argomentazione sul dolo specifico.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Aggravante per la commissione di piu' fatti di bancarotta; esclusa dalla Corte in relazione ai fatti di bancarotta documentale annullati per prescrizione.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Norme sul computo e sui termini della prescrizione. Applicate per stabilire che il reato relativo alla condotta documentale del 12/10/2010 era estinto il 12/04/2023 (dodici anni e sei mesi).
art. 223 legge fallimentare e art. 2639 cod. civ.
Richiamati nelle doglianze sulla qualifica di amministratore di fatto o prestanome; la Corte ricorda che l'accertamento della qualifica richiede accertamenti specifici sull'esercizio effettivo dei poteri gestori e che piu' soggetti possono esercitare funzioni gestorie concomitanti.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 41736/2019 (Bajrami)
Principio secondo cui il mutamento della composizione del collegio attribuisce alle parti il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove, ma la richiesta deve avere specificita' e motivazioni concrete; principio confermato ma applicato tenendo conto della non retroattivita' delle modifiche legislative successive.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'esame di testi dopo il mutamento del collegio deve essere specifica: semplici affermazioni generiche sulla non attendibilita' non sono sufficienti per la cassazione.
- Le modifiche normative intervenute dopo il compimento del dibattimento (es. d.lgs. 150/2022) non si applicano retroattivamente; il giudice di legittimita applichera' la norma vigente al momento del dibattimento salvo espressa disposizione transitoria diversa.
- Per la bancarotta documentale la legge distingue chiaramente tra condotte che richiedono dolo specifico (sottrazione, distruzione, occultamento, omessa tenuta in tutto o in parte) e condotte che richiedono dolo generico (tenuta della contabilita' in modo da impedire la ricostruzione). Il qualificarsi del fatto in una o nell'altra categoria e' determinante e deve essere argomentato compiutamente.
- Se la Corte di merito non accerta o non argomenta adeguatamente sulla sussistenza del dolo specifico, la Cassazione puo' annullare la decisione limitatamente a quei capi; se pero' il reato annullato e' estinto per prescrizione, l'annullamento puo' essere pronunciato senza rinvio.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi concreti e persistenti di esercizio effettivo dei poteri gestori; la mera partecipazione saltuaria, la fiducia nella titolarita' delle quote o la semplice presenza in azienda non sono, da sole, sufficienti senza indicazione di compiti decisionali continuativi.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; argomentazioni che non affrontano il contenuto motivazionale sono inammissibili.
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