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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06242/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e di comunicazione di irregolarità per IVA relativa al periodo d'imposta 2009. L'Ufficio aveva contestato la non spettanza di un credito IVA ritenuto non esposto in dichiarazione; la contribuente sosteneva invece che il credito fosse stato indicato nella dichiarazione del periodo precedente. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che il diritto al recupero dell'eccedenza IVA non si perdesse per la mancata presentazione della dichiarazione annuale, purché fossero rispettati i requisiti sostanziali della detrazione, e che l'Ufficio non avesse contestato il credito con avviso di accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che: 1) la cartella era legittimamente emessa per recuperare l'indebito utilizzo del credito e non occorreva un previo avviso di accertamento; 2) in ogni caso, il credito IVA poteva dirsi esistente solo se provata la relativa operazione economica sottostante, prova che incombeva sulla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla necessità dell'avviso di accertamento, perché la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su un divieto di utilizzo del controllo automatizzato, ma aveva solo osservato che il credito non era stato specificamente contestato con avviso di accertamento; tale passaggio non costituiva autonoma ratio decidendi. È stata invece accolta la doglianza sulla mancata prova dell'esistenza dell'eccedenza IVA: la CTR si era limitata ad affermare che l'omessa dichiarazione annuale non escludeva di per sé il diritto alla detrazione, ma non aveva verificato in concreto la sussistenza dei requisiti sostanziali per fruire del credito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché accerti se il contribuente abbia dimostrato i presupposti sostanziali del credito IVA e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 36-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma invocata per legittimare il recupero del credito IVA tramite controllo automatizzato e cartella

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che incombe sul contribuente la prova dei fatti costitutivi del credito IVA

  • Cass., Sez. U., 8 settembre 2016, n. 17757

    richiamata per il principio secondo cui il diritto alla detrazione IVA presuppone la dimostrazione in concreto dei requisiti sostanziali

  • Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4392

    richiamata a sostegno del principio sulla prova dei requisiti sostanziali del credito IVA

  • Cass., Sez. VI, 3 aprile 2018, n. 8131

    richiamata a sostegno del principio sulla prova dei requisiti sostanziali del credito IVA

  • Cass., Sez. V, 13 giugno 2018, n. 15459

    richiamata a sostegno del principio sulla prova dei requisiti sostanziali del credito IVA

Massime di principio

  • Nel giudizio contro una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il contribuente può far valere il credito IVA anche in presenza di omessa dichiarazione annuale, ma solo se dimostra in concreto i requisiti sostanziali della detrazione, ossia che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e destinati ad operazioni imponibili.
  • La mancata contestazione del credito con avviso di accertamento non esclude di per sé la legittimità del recupero tramite controllo automatizzato, se la controversia riguarda il diritto sostanziale al credito e non il solo strumento di recupero.
  • Ai fini dell'art. 2697 c.c., spetta al contribuente provare i fatti costitutivi dell'eccedenza IVA e della sua detraibilità; la mera allegazione dell'esistenza del credito o il richiamo all'omessa contestazione dell'Ufficio non è sufficiente.
  • Quando il giudice di merito afferma in astratto la detraibilità dell'IVA nonostante l'omissione dichiarativa, deve comunque accertare in concreto la sussistenza dei presupposti sostanziali del credito; in difetto, la decisione è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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