Cassazione Penale, Sentenza n. 19270/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo l'istanza della difesa, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 10/11/2021 che aveva applicato gli arresti domiciliari a D'Angelo per i reati di istigazione alla corruzione e turbativa d'asta (capo 3 e 4). Il Procuratore deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'art. 322 c.p. (atto contrario ai doveri d'ufficio), nonché sulla qualificazione della procedura "competitiva con negoziazione" (art. 62 codice degli appalti) e sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo centrale: il Pubblico Ministero non ha interesse a proporre ricorso cautelare in Cassazione quando non prospetta il permanere delle esigenze cautelari o una richiesta concreta volta al mantenimento, modifica o ripristino di una misura cautelare; il ricorso si limitava a contestare la valutazione dei gravi indizi fatta dal tribunale del riesame senza indicare un interesse concreto e attuale collegato all'esito cautelare. Inoltre la Corte osserva che il PM non ha interesse a impugnare l'ordinanza del riesame al fine di precludere azioni risarcitorie (la legittimazione passiva in tale ambito spetta allo Stato). Di conseguenza il ricorso è inammissibile e l'ordinanza del tribunale del riesame resta efficace.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto e attuale per proporre ricorso in sede cautelare: il ricorrente deve dimostrare che l'esito favorevole del giudizio sia idoneo ad eliminare la situazione giuridica pregiudizievole. La Corte ha applicato questo principio per escludere l'interesse del PM a ricorrere quando non chiede il mantenimento o la modifica della misura cautelare.
art. 322, secondo comma, cod. pen.
art. 322, secondo comma, cod. pen.
Norma relativa alla corruzione, richiamata dal Procuratore in riferimento alla natura di atto contrario ai doveri d'ufficio e al voto espresso in organi elettivi; la Corte non ha invece approfondito la questione nel merito perché ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancanza di interesse cautelare.
articolo 62 del codice degli appalti
articolo 62 del codice degli appalti
Richiama la disciplina della procedura "competitiva con negoziazione" e la questione se in essa ricorra una fase equivalente a un bando; il Procuratore contestava l'interpretazione del Tribunale del riesame, ma la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione alla possibilità che una decisione irrevocabile possa fondare una richiesta risarcitoria per ingiusta detenzione. La Corte osserva che la legittimazione sostanziale passiva dell'azione risarcitoria compete allo Stato e non al Pubblico Ministero.
Massime di principio
- In materia cautelare il Pubblico Ministero deve dimostrare un interesse concreto e attuale a impugnare (ad es. chiedendo il mantenimento, la modifica o il ripristino della misura): un ricorso meramente censurante della valutazione dei gravi indizi è inammissibile.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare per vizi nella valutazione delle prove, è necessario collegare le censure a una misura concreta richiesta in sede cautelare; altrimenti la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- Le questioni di interpretazione normativa sollevate (es. natura dell'atto contrario ai doveri d'ufficio o la qualificazione di procedure di gara) possono rimanere prive di esame in sede di legittimità se il ricorrente non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
- La tutela risarcitoria per eventuale ingiusta detenzione è una questione sostanziale la cui legittimazione passiva spetta allo Stato; il PM non ha interesse a impugnare l'ordinanza del riesame al solo fine di precludere azioni risarcitorie.
- In casi simili, la difesa che ottiene l'annullamento della misura cautelare potrà vedere confermata la decisione se il PM non prospetta il perdurare di esigenze cautelari idonee a giustificare l'impugnazione.
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