Ordinanza n. 528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6680/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato e ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione della revoca del nulla-osta. La revoca era stata adottata in ragione della mancata allegazione dell'asseverazione necessaria a dimostrare, in capo al datore di lavoro, il requisito economico e quello alloggiativo previsti dalla disciplina richiamata, rispettivamente dall'art. 24-bis e dall'art. 22 del testo unico sull'immigrazione. L'appellante sosteneva quindi, in sede cautelare, la necessità di riformare la decisione di primo grado e di ottenere la sospensione degli effetti della revoca.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare. Il Collegio ha rilevato che la revoca del nulla-osta dipendeva dalla mancata produzione dell'asseverazione e ha ritenuto che tale documento dovesse essere presentato già al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del d.l. n. 73/2022. Non emergendo, sulla base degli elementi esaminati, ragioni sufficienti per sospendere il provvedimento, l'ordinanza cautelare del TAR è stata confermata. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Richiamato in relazione al requisito economico del datore di lavoro da dimostrare mediante asseverazione.
Richiamato in relazione al requisito alloggiativo.
art. 44, comma 3, d.l. n. 73/2022
Il giudice lo interpreta nel senso che l'asseverazione necessaria deve essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'ambito della procedura relativa al nulla-osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri, l'asseverazione necessaria a dimostrare i requisiti economico e alloggiativo del datore di lavoro deve essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- La mancata allegazione dell'asseverazione richiesta per comprovare i requisiti del datore di lavoro può sorreggere la revoca del nulla-osta; in sede cautelare, non sussistono i presupposti per sospendere tale revoca quando la documentazione avrebbe dovuto essere presentata tempestivamente e non risulta prodotta.
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