Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
per l''annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Como, valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Como per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali e alle istruzioni operative che collocano i titolari di abilitazioni o specializzazioni estere non ancora riconosciute nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e ne precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la GPS della provincia di Como per l'anno scolastico 2023/2024 nella parte relativa al loro inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, nonché il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023 e l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023, nella parte in cui prevedono per i titolari di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta una collocazione separata e impediscono la partecipazione alla procedura di immissione in ruolo, anche mediante call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'integrazione dovrà avvenire mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati. La pubblicazione deve essere richiesta ed eseguita entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova della pubblicazione deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. L'inosservanza del termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza di particolari esigenze, modalità alternative di notificazione e di integrazione del contraddittorio.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio, qui mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44
È richiamato quale base normativa della procedura straordinaria disciplinata dal D.M. 15 giugno 2023 n. 119, ma non viene interpretato nel merito nell'ordinanza.
art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
È richiamato in relazione alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce, senza decisione di merito nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice.
- Quando il giudice fissa un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio e collega espressamente alla sua inosservanza l'improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente deve rispettare sia il termine per la pubblicazione sia quello successivo per il deposito della relativa prova.
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