Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto in data 30 ottobre 2025 del Direttore della Direzione organizzazione e personale n. 557, con il quale è stata disposta l’approvazione delle «risultanze della selezione per le progressioni tra Aree con procedura derogatoria previste dall'art. 13, commi 6, 7 e 8 del C.C.N.L. Funzioni locali del 16/11/2022» e sono stati individuati i candidati vincitori, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione delle risultanze della selezione interna per progressioni tra Aree e individuazione dei candidati vincitori
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto regionale che ha approvato gli esiti della selezione interna per il passaggio dall’Area degli istruttori all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ai fini dell’ammissione ha dichiarato il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di dieci anni di servizio. Come ulteriore titolo ha indicato il diploma in archivistica, paleografia e diplomatica conseguito nel 2012 presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica di Venezia, al termine di un corso biennale accessibile senza percorso universitario. La Regione ha valutato tale titolo come abilitazione professionale post diploma di maturità, attribuendo il punteggio di 9 punti. La ricorrente ha sostenuto, in via principale, che il diploma dovesse essere ricondotto ai titoli post-universitari — dottorato di ricerca, master universitario o scuola di specializzazione post-universitaria — cui il bando attribuiva 20 punti; in subordine, ha dedotto l’equipollenza del titolo a una laurea quadriennale del vecchio ordinamento o a una laurea specialistica o magistrale, cui erano attribuiti 15 punti. Ha inoltre affermato che, con l’attribuzione di uno dei due punteggi superiori, avrebbe conseguito una posizione utile nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, in questa fase sommaria ha rilevato che il bando collegava il punteggio di 20 punti a titoli post-universitari presupponenti il possesso di una laurea, mentre il punteggio di 15 punti era previsto per il conseguimento di una laurea. Il diploma posseduto dalla ricorrente era stato conseguito mediante un corso biennale accessibile senza previa formazione universitaria. Il Collegio ha inoltre ritenuto, allo stato, che l’equipollenza prevista dall’art. 16, comma 3, del d.m. n. 241 del 2021 tra i diplomi post-universitari di specializzazione per archivisti e i titoli conseguiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto dovesse intendersi come equiparazione ai fini della spendibilità del titolo secondo il nuovo regime, non come attribuzione di una laurea a chi non la possiede. È stato quindi escluso, in via cautelare e salva ogni ulteriore valutazione di merito, che l’equipollenza potesse fondare il riconoscimento dei punteggi superiori richiesti. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio dedotto è stato qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, ristorabile per equivalente in caso di eventuale accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni juris e il periculum in mora.
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022
Costituisce la base contrattuale della procedura derogatoria per le progressioni tra Aree, richiamata dal bando regionale.
art. 2, comma 4, lett. a), d.m. Ministero della Cultura 1 ottobre 2021, n. 241
Riguarda i diplomi post-universitari di specializzazione per gli archivisti, considerati dal giudice nel raffronto con il titolo posseduto dalla ricorrente.
art. 16, comma 3, d.m. Ministero della Cultura 1 ottobre 2021, n. 241
L’equipollenza tra i diplomi disciplinati dal decreto e i titoli conseguiti anteriormente alla sua entrata in vigore è stata interpretata, in sede cautelare, come equiparazione ai fini della spendibilità del titolo, non come riconoscimento di una laurea in capo a chi non la possiede.
Massime di principio
- In sede cautelare, il requisito del fumus boni juris difetta quando il bando attribuisce punteggi distinti a titoli post-universitari e a lauree, e il titolo posseduto dal candidato è stato conseguito mediante un percorso accessibile senza previa laurea, salvo che una specifica disposizione ne stabilisca l’equiparazione sostanziale.
- L’equipollenza tra titoli di studio prevista da una disciplina sopravvenuta può operare come equiparazione ai fini della spendibilità del titolo secondo il nuovo regime, senza comportare automaticamente il riconoscimento di un diverso titolo accademico, quale la laurea, in capo a chi non ne possiede i requisiti.
- Il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione di un punteggio in una procedura selettiva non presenta, di regola, carattere irreparabile quando consiste in un danno patrimoniale suscettibile di reintegrazione per equivalente in caso di accoglimento del ricorso.
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