Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/2013, nonché silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Padova e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto presso la Prefettura di Padova. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia. L'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma rileva l'esistenza di questioni fattuali sottese all'impugnativa, da approfondire nella sede di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le ragioni e le esigenze del ricorrente potessero essere apprezzate mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito. Non ha quindi svolto una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris né ha definito la controversia sull'ammonimento; ha fissato l'udienza pubblica dell'11 giugno 2026 per la trattazione del merito, anche per consentire l'approfondimento delle questioni fattuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito in l. 119/2013
Costituisce la base normativa del provvedimento di ammonimento impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 6 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale fondamento del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 55 c.p.a.
Consente, ai sensi del comma 10, di accogliere la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza una decisione definitiva sulla fondatezza dell'impugnazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È applicato per fissare una sollecita udienza pubblica di merito quando le esigenze della parte possono essere soddisfatte attraverso la definizione ravvicinata del giudizio, anche per approfondire le questioni fattuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando la tutela delle esigenze del ricorrente è realizzabile attraverso una rapida definizione del giudizio.
- L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta necessariamente una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sull'illegittimità dell'atto impugnato.
- Quando la controversia presenta questioni fattuali che richiedono approfondimento, il giudice può rinviare la loro valutazione alla fase di merito, fissando una sollecita udienza pubblica invece di adottare una misura cautelare sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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