Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di cose per conto terzi del -OMISSIS-, con contestuale cancellazione dell'iscrizione al R.E.N. ed all'Albo provinciale degli Autotrasportatori e conseguente obbligo per l'impresa di restituire le carte di circolazione dei veicoli in disponibilità destinati all'attività economica; - di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di cose per conto terzi, con cancellazione dal R.E.N. e dall'Albo provinciale degli Autotrasportatori e obbligo di restituzione delle carte di circolazione dei veicoli
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto terzi, nonché la conseguente cancellazione dal Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e dall'Albo provinciale degli Autotrasportatori, con obbligo di restituzione delle carte di circolazione dei veicoli destinati all'attività economica. Prima dell'udienza, il difensore della ricorrente ha documentato la propria cancellazione volontaria dall'albo professionale disposta dal Consiglio dell'Ordine di Torino su sua istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c., ritenendo che la cancellazione volontaria dall'albo dell'avvocato costituito sia assimilabile alle ipotesi previste dall'art. 301 c.p.c. che determinano l'automatica interruzione del processo. Il giudizio non è stato deciso nel merito. La prosecuzione senza l'automatica interruzione avrebbe comportato la nullità degli atti successivi; il processo potrà essere proseguito o riassunto nei modi e termini di legge, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il giudizio amministrativo si interrompe nei casi previsti dalle norme del codice di procedura civile richiamate, tra cui la cancellazione del difensore dall'albo professionale secondo quanto ritenuto dal TAR.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Dopo l'interruzione, il giudizio può essere proseguito o riassunto nei modi e nei termini previsti dalla legge.
art. 301 c.p.c.
La cancellazione, anche volontaria, dell'avvocato costituito dall'albo di appartenenza è assimilabile alle cause che producono l'automatica interruzione del processo; gli atti successivi compiuti senza interruzione sono nulli.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le disposizioni sulle cause di interruzione del processo civile trovano applicazione nel processo amministrativo nei limiti del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il richiamo dell'art. 79, comma 2, c.p.a. alle cause di interruzione previste dal codice di procedura civile comporta l'applicabilità dell'art. 301 c.p.c. alla cancellazione del difensore costituito dall'albo professionale.
- La cancellazione volontaria dell'avvocato costituito dall'albo dell'ordine di appartenenza è assimilabile alle ipotesi di cancellazione previste dall'art. 301 c.p.c. e determina l'automatica interruzione del processo.
- La prosecuzione del processo amministrativo senza dichiarare l'interruzione automatica derivante dalla cancellazione del difensore dall'albo comporta la nullità degli atti successivi.
- Dichiarata l'interruzione, il giudizio amministrativo può essere proseguito o riassunto nei modi e nei termini previsti dall'art. 80, comma 3, c.p.a.
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