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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05563/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di lesioni colpose aggravate in materia di infortuni sul lavoro, sostenendo in sostanza censure sulla ricostruzione del fatto, sulla valutazione delle prove e sulla configurabilità della colpa. Dal testo emerge che il caso riguardava un datore di lavoro ritenuto responsabile per l'infortunio subito da un lavoratore, con addebito di specifiche violazioni prevenzionistiche, in particolare dell'art. 71, comma 4, lett. a), punto 1, del d.lgs. 81/2008, relative all'uso del macchinario secondo le istruzioni e al deficit di formazione del lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano meramente ripetitive di quelle già dedotte in appello e investivano profili di merito non sindacabili in cassazione. Ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della sentenza impugnata, immune da manifesta illogicità, e ha confermato l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore, ritenendo corretta la valorizzazione della violazione degli obblighi prevenzionistici e del nesso causale tra tali omissioni e l'evento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Indica il titolo di reato oggetto dell'affermazione di responsabilità, in materia di lesioni colpose aggravate.

  • art. 71, comma 4, lett. a), punto 1, d.lgs. n. 81/2008

    comma 4, lett. a- punto 1

    La violazione delle prescrizioni sull'uso del macchinario secondo le istruzioni e sulla formazione/informazione del lavoratore è stata valorizzata come specifica colpa prevenzionistica del datore di lavoro.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio: quando le doglianze mirano solo a una diversa lettura delle prove, il ricorso è inammissibile.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se affetta da manifesta illogicità o se si pone fuori dai limiti di un apprezzamento plausibile; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde a titolo di colpa specifica quando ometta gli obblighi di informazione e formazione e tale omissione abbia contribuito causalmente all'evento, anche se il lavoratore abbia tenuto una condotta imprudente.
  • L'adempimento degli obblighi di formazione e informazione non è surrogabile dal personale bagaglio di esperienza del lavoratore, quando il rischio dipende proprio dalla mancata adeguata istruzione sui pericoli connessi all'attività o al macchinario utilizzato.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, costituisce ragione tipica di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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