Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35409/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Bari 07/07/2015 (irrevocabile dal 22/12/2020) per anni 1 e mesi 9. La revoca era stata disposta in ragione di una precedente condanna irrevocabile della Corte d'appello di Milano (20/12/2000, irrevocabile 05/01/2001) a anni 3 e mesi 8 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, fatto ritenuto ostativo ai sensi dell'art. 164, secondo comma n.1 cod. pen. Il ricorrente ha censurato l'operato del giudice dell'esecuzione sostenendo che il Tribunale che aveva concesso il beneficio aveva comunque conosciuto e valutato i precedenti risultanti dal casellario (documento inserito negli atti), decisione divenuta irrevocabile e non più sindacabile in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la revoca operata dal giudice dell'esecuzione poiché la condizione ostativa (la precedente condanna) non era ignota al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale: la sentenza del Tribunale di Bari attesta l'esistenza e la valutazione dei precedenti penali dal casellario. Essendo tale statuizione divenuta irrevocabile e non impugnata, non poteva essere riconsiderata con l'incidente di esecuzione. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    secondo comma n. 1 e quarto comma

    Stabilisce le condizioni ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; il quarto comma è richiamato in relazione alla possibilità di revoca in sede esecutiva qualora l'ostacolo sia rimasto sconosciuto al giudice che concesse il beneficio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ostacolo non fosse ignoto al giudice di primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    violazione della norma di diritto penale sostanziale

    Fondamento formale del motivo di ricorso per cassazione utilizzato dal ricorrente per denunciare la presunta illegittima applicazione dell'art. 164 c.p.; la Corte ha però esaminato la vicenda e accolto il ricorso per le ragioni di fatto e diritto esposte.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    reato per il quale era stata pronunciata la precedente condanna della Corte d'appello di Milano

    La precedente condanna per reati di stupefacenti ha costituito la condizione ostativa potenzialmente idonea a precludere la concessione della sospensione condizionale; la rilevanza dipende dal fatto se tale condanna fosse nota e valutata dal giudice che ha concesso il beneficio.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari, Rv. 287004 - 01)

    principio richiamato nella motivazione

    Principio secondo cui la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale è legittima se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado anche se nota al giudice d'appello non investito dell'impugnazione; la Corte ha qui distinto il caso concreto ritenendo che, al contrario, l'ostacolo fosse noto e valutato dal giudice che concesse il beneficio.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è legittima solo se la causa ostativa era effettivamente ignota al giudice che aveva concesso il beneficio; se invece il giudice di merito l'ha conosciuta e valutata, quella valutazione è coperta dal giudicato e non può essere rimossa con l'incidente di esecuzione.
  • Se il certificato del casellario o altra documentazione che attestano precedenti penali sono stati posti in atti e richiamati in motivazione dalla sentenza che concede il beneficio, la parte avrebbe dovuto impugnare quella decisione nei termini ordinari; la mancata impugnazione rende quella statuizione irrevocabile.
  • Il potere del giudice dell'esecuzione di revocare un beneficio non soppianta il principio devolutivo dell'impugnazione: non può riformare decisioni divenute definitive o rimettere in discussione valutazioni già compiute e non impugnate.
  • In situazioni dubbie è utile documentare chiaramente in atti se il giudice ha avuto contezza di precedenti e come li abbia valutati; ciò influenza la possibilità di successivi interventi in sede esecutiva.
  • Quando si ritiene che un beneficio sia stato concesso in violazione di norme ostative non conosciute al giudice di primo grado, l'incidente di esecuzione può essere lo strumento per ottenere la revoca; se invece l'ostacolo era noto, occorrono i rimedi impugnatori ordinari tempestivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.