Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35211/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato continuato ex art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019 per aver omesso di comunicare all'INPS, nei termini, informazioni rilevanti tali da comportare la revoca del beneficio (reddito di cittadinanza) dopo essere stata sottoposta a misura cautelare personale dal 16/17 dicembre 2019. La ricorrente deduce che l'art. 7-ter D.L. 4/2019 prevedeva la sospensione automatica del beneficio a seguito di misura cautelare personale e disciplinava l'obbligo di comunicazione dell'autorità giudiziaria all'INPS, escludendo un obbligo del beneficiario e dunque l'applicabilità della fattispecie penale di cui all'art. 7, comma 2, che punisce l'omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha statuito che la condotta contestata (mancata comunicazione da parte della beneficiaria dell'assoggettamento a misura cautelare personale) non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 4/2019 perché la misura prevista dall'art. 7-ter comporta la sospensione del beneficio e non la revoca o riduzione, e perché la normativa attribuisce all'autorità giudiziaria il compito di comunicare all'INPS i provvedimenti di sospensione entro quindici giorni, senza imporre al beneficiario un obbligo analogo. Ne consegue l'insussistenza del fatto tipico contestato e l'annullamento della condanna.

Norme richiamate

  • D.L. n. 4/2019, art. 7, comma 2

    2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni

    La Corte ha ritenuto che questa norma punisca l'omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio, e non possa essere applicata a fatti che determinano soltanto la sospensione del beneficio.

  • D.L. n. 4/2019, art. 7-ter, commi 1 e 4

    Comma 1: "Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale... l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa". Comma 4: "Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione... sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS"

    La disposizione disciplina una misura di sospensione (non revoca) e assegna all'autorità giudiziaria il compito di comunicare all'INPS i provvedimenti di sospensione; ne consegue che la mancata comunicazione da parte del beneficiario non rientra nel perimetro sanzionato dall'art. 7, comma 2.

  • D.L. n. 4/2019, art. 7, comma 1

    Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio... rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o... omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni

    La Corte distingue questo reato (fase genetica/di ottenimento del beneficio) dalla fattispecie di cui al comma 2 (obblighi di aggiornamento successivi all'erogazione), chiarendo che sono autonomi e rivolti a profili diversi della tutela.

  • Riferimenti a art. 3 (commi 8, 9, 11) e art. 6 D.L. n. 4/2019

    Citati nel testo come termini e piattaforme per l'inserimento delle informazioni (testo integrale non riportato nella sentenza)

    Le norme richiamate definiscono termini procedurali e strumenti informatici per la gestione delle posizioni; sono rilevanti per delimitare i termini di comunicazione nelle ipotesi di revoca o riduzione ma non modificano la natura sospensiva della misura prevista dall'art. 7-ter.

  • Costituzione, art. 25

    Richiamata nei motivi di ricorso (garanzia di legalità e determinatezza della fattispecie penale); la Corte ha valutato l'interpretazione normativa in coerenza con tali principi.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023 (Rv. 285435)

    La Suprema Corte aveva già precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante o in misura superiore; principio richiamato per distinguere le diverse ipotesi di responsabilità.

  • Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8 (riferimento processuale)

    Norma procedurale che ha consentito al Procuratore generale di formulare conclusioni scritte; citata nel procedimento ma non centrale rispetto alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Se la legge prevede espressamente la sospensione del beneficio in conseguenza di una misura cautelare e attribuisce all'autorità giudiziaria l'obbligo di comunicare tale provvedimento all'ente erogatore, la mancata comunicazione da parte del beneficiario non rientra nella fattispecie penalmente rilevante prevista per le omissioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione (art. 7, comma 2).
  • Occorre distinguere tra (a) omissioni/falsità commesse per ottenere il beneficio (punite dall'art. 7, comma 1) e (b) omissioni successive relative ad aggiornamenti o variazioni rilevanti ai fini di revoca/riduzione (punite dall'art. 7, comma 2): la rilevanza penale dipende dalla funzione causale dell'omissione rispetto all'ottenimento o alla modifica definitiva del beneficio.
  • Nel valutare la rilevanza penale di una omissione è fondamentale accertare l'effetto concreto della circostanza non comunicata (sospensione vs revoca/riduzione) e quale soggetto, per legge, avesse l'obbligo di comunicazione (beneficiario vs autorità giudiziaria/ amministrativa).
  • Va considerato il testo vigente al tempo dei fatti; modifiche legislative successive possono cambiare la natura degli obblighi e la punibilità, quindi è imprescindibile verificare la normativa applicabile temporalmente.
  • In casi simili, prima di addebitare responsabilità penale per omissione, verificare se il nucleo del disvalore è già coperto da una procedura automatica di sospensione/comunicazione prevista dall'ordinamento e se l'omissione abbia effettivamente inciso sull'erogazione o sulla perdita definitiva del beneficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.