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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35215/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione relativo alla prescrizione: sostiene che la condotta contestata si sarebbe consumata dopo la SCIA del 7/12/2018 e quindi il reato si sarebbe prescritto l'8/12/2023; contesta che il tribunale abbia fatto decorrere la prescrizione dalla seconda SCIA in variante del 10/10/2019 nonostante i lavori fossero già in corso, e deduce che si tratterebbe di reato istantaneo ormai prescritto (o comunque prescritto anteriormente alla sentenza impugnata); 2) vizio di violazione di legge per difetto di correlazione tra accusa e sentenza: sostiene che la condanna ha riguardato un fatto nuovo rispetto all'imputazione; 3) vizio di violazione di legge e motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno: contesta l'assenza di prova del nesso causale diretto tra il reato accertato e i danni riconosciuti alla parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul piano motivazionale: sul secondo motivo ha ritenuto infondato il vizio di correlazione, perché l'oggetto contestato originariamente includeva anche la mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta e tale contestazione è riconducibile alla fattispecie riqualificata (artt. 93 e 95 DPR 380/01), senza pregiudizio per la difesa. Sul primo motivo ha confermato l'orientamento secondo cui le contravvenzioni in materia antisismica (omessa denuncia/progetto e inizio lavori senza autorizzazione) sono reati permanenti a consumazione prolungata: la consumazione dura fino all'adempimento degli obblighi ovvero all'ultimazione delle opere; nel caso specifico i lavori risultavano ancora in corso a dicembre 2019 e gli obblighi sono stati adempiuti solo il 6/3/2020, sicché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata (10/10/2024). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la condanna generica al risarcimento, osservando che per la pronuncia di condanna generica non è necessaria la prova della concreta misura del danno, bastando l'accertamento della potenziale capacità lesiva e di un nesso causale desumibile anche presuntivamente; le questioni di quantificazione e di prova puntuale del danno saranno trattate in sede civile. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (determinato equitativamente) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)

    Le contravvenzioni per omissione di denuncia/progetto e per inizio lavori senza previa autorizzazione, nell'ambito della normativa antisismica, sono reati a consumazione prolungata/reati permanenti; la consumazione si protrae fino all'adempimento degli obblighi di legge o all'ultimazione delle opere

  • Codice di procedura penale

    Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente, se il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere condannato al pagamento delle spese e ad altre somme a titolo equitativo (in questo caso ordine di versamento alla Cassa delle Ammende)

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso e alla possibilità di non aggravare la posizione del ricorrente se il ricorso non è stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di violazioni della normativa antisismica (omessa denuncia/progetto o inizio lavori senza autorizzazione) si applica la nozione di reato permanente: il dies a quo per il calcolo della prescrizione decorre fino all'adempimento degli obblighi o all'ultimazione delle opere, non necessariamente dalla presentazione della prima SCIA
  • La modifica dell'imputazione in sentenza non configura automaticamente vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza: la violazione sussiste solo se la diversa contestazione pregiudica concretamente la possibilità di difesa dell'imputato (eterogeneità o incompatibilità sostanziale del fatto accertato rispetto a quello contestato)
  • Per la condanna generica al risarcimento in sede penale non è sempre necessaria la prova piena del danno: è sufficiente l'accertamento di una potenziale capacità lesiva e di un nesso causale desumibile anche per presunzioni; la quantificazione e l'ulteriore prova saranno demandate al giudice civile
  • Nel calcolo della prescrizione, è necessario valutare con attenzione lo stato effettivo dei lavori e la data in cui sono stati adempiuti gli obblighi formali: una SCIA presentata in corso d'opera o una variante non si confonde automaticamente con la cessazione della permanenza del reato se i lavori e gli obblighi non risultano completati
  • Gli appellativi procedurali (condanna alle spese, versamento alla Cassa delle Ammende) possono essere disposti anche quando il ricorso è ritenuto inammissibile, salvo diversa valutazione circa la colpa nella proposizione dell'impugnazione

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