Cassazione Penale, Sentenza n. 35217/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per realizzazione, senza titolo e in totale difformità da un permesso in sanatoria, di un soppalco nel sottotetto con modifica d'uso da sottotetto non abitabile a vano ad uso domestico-residenziale e apertura di finestre non previste; contestazione della qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia "pesante" ex art. 10 lett. c) DPR 380/01 (assenza di aumento volumetrico; mera ristrutturazione leggera; superficie minima inferiore a 9 mq; opera qualificabile come ripostiglio e sanata con SCIA), mancata necessità di previo preavviso/autorizzazione regionale ex artt. 93-94 DPR 380/01, vizi di motivazione e omissione di acquisizione di una perizia richiesta (rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.) e richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che il soppalco, unitamente all'altezza rilevante e alle aperture create, ha determinato una nuova volumetria interna e un organismo edilizio diverso, qualificando l'intervento come ristrutturazione "pesante" richiedente permesso di costruire e quindi rilevante penalmente ai sensi degli artt. 93, 94, 95 del DPR 380/01. Sono ritenute infondate le censure sull'assenza di aumento volumetrico e sulla presunta idoneità della SCIA in sanatoria a sanare la fattispecie penale; la Corte ha inoltre ritenuto non fondate le critiche alla motivazione dei giudici di merito e ha respinto la doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ritenendo l'intervento non di particolare tenuità in ragione della pluralità e della rilevanza delle violazioni (urbanistiche e antisismiche). Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa.
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 10 lett. c)
Definizione di ristrutturazione edilizia 'pesante' che richiede permesso di costruire per interventi che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ove comportino modifiche della volumetria complessiva o mutate destinazioni d'uso in zone A, o modificazioni di sagoma, volumetria o prospetti per immobili tutelati
La Corte ha ritenuto che non occorra un aumento volumetrico esterno apprezzabile: una nuova volumetria interna (soppalco che crea un ambiente abitabile) integra il requisito della ristrutturazione pesante e dunque l'obbligo del permesso di costruire
L'esonero dal preavviso scritto previsto dal comma 1 per varianti non sostanziali non si applica se l'intervento costituisce ristrutturazione pesante; la Corte ha ritenuto l'opera sostanziale e rilevante
L'obbligo di autorizzazione preventiva (art. 94) trova applicazione alle opere qualificate come rilevanti; la difesa non ha specificato adeguatamente perché l'intervento rientrerebbe tra quelli esenti dall'autorizzazione preventiva
DPR 380/2001, art. 94-bis comma 2
La Corte ha richiamato la specificità richiesta nella censura per escludere l'autorizzazione preventiva, ritenendo infondata la generica contestazione difensiva
La norma penale sull'inosservanza delle prescrizioni in materia di opere rilevanti per la pubblica incolumità è stata ritenuta applicabile perché l'intervento ha inciso su strutture portanti e carichi statici
La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inapplicabile per la pluralità e la natura rilevante delle violazioni (urbanistiche e antisismiche) che compongono il 'fatto' nel suo insieme
Codice di procedura penale, art. 603
L'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è eccezionale; il rigetto della richiesta può essere implicito se la motivazione della sentenza di appello mostra che gli elementi acquisiti sono ritenuti sufficienti a decidere
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione all'entità dell'onere per il ricorrente; la Corte d'appello/di cassazione può equitativamente liquidare somme in favore della Cassa se non ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La creazione di un soppalco che determini una nuova volumetria interna e renda lo spazio utilizzabile come vano abitabile può costituire ristrutturazione 'pesante' anche senza aumento volumetrico esterno apparente: valutare l'effettiva modificazione dell'organismo edilizio e l'abitabilità oggettiva
- La qualificazione dell'intervento (ristrutturazione leggera vs pesante) richiede una valutazione unitaria di tutte le opere accessorie (sopraelevazioni, aperture sui prospetti, modifiche strutturali) e del loro impatto su volumetria, sagoma, prospetti e strutture portanti
- La presentazione successiva di una SCIA o di una sanatoria amministrativa non esclude automaticamente la rilevanza penale se l'intervento richiedeva preventivamente permesso di costruire o ha comportato violazioni strutturali/antisismiche rilevanti
- Per ottenere l'esenzione dal preavviso regionale o l'esclusione dall'autorizzazione preventiva, la parte deve formulare censure specifiche e puntuali: deduzioni generiche sulla non rilevanza sono scarsamente efficaci in sede di legittimità
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di nuove acquisizioni probatorie in appello è eccezionale; il giudice deve ritenere impossibile decidere allo stato degli atti per disporla; la semplice divergenza di valutazioni tecniche non è sufficiente
- L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è difficilmente applicabile quando il 'fatto' integra plurime violazioni della stessa o affini ratio punendi (es. più profili urbanistici e antisismici), perché la valutazione è complessiva e tiene conto dell'offensività aggregata
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