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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35217/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per realizzazione, senza titolo e in totale difformità da un permesso in sanatoria, di un soppalco nel sottotetto con modifica d'uso da sottotetto non abitabile a vano ad uso domestico-residenziale e apertura di finestre non previste; contestazione della qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia "pesante" ex art. 10 lett. c) DPR 380/01 (assenza di aumento volumetrico; mera ristrutturazione leggera; superficie minima inferiore a 9 mq; opera qualificabile come ripostiglio e sanata con SCIA), mancata necessità di previo preavviso/autorizzazione regionale ex artt. 93-94 DPR 380/01, vizi di motivazione e omissione di acquisizione di una perizia richiesta (rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.) e richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che il soppalco, unitamente all'altezza rilevante e alle aperture create, ha determinato una nuova volumetria interna e un organismo edilizio diverso, qualificando l'intervento come ristrutturazione "pesante" richiedente permesso di costruire e quindi rilevante penalmente ai sensi degli artt. 93, 94, 95 del DPR 380/01. Sono ritenute infondate le censure sull'assenza di aumento volumetrico e sulla presunta idoneità della SCIA in sanatoria a sanare la fattispecie penale; la Corte ha inoltre ritenuto non fondate le critiche alla motivazione dei giudici di merito e ha respinto la doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria e alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ritenendo l'intervento non di particolare tenuità in ragione della pluralità e della rilevanza delle violazioni (urbanistiche e antisismiche). Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 10 lett. c)

    Definizione di ristrutturazione edilizia 'pesante' che richiede permesso di costruire per interventi che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ove comportino modifiche della volumetria complessiva o mutate destinazioni d'uso in zone A, o modificazioni di sagoma, volumetria o prospetti per immobili tutelati

    La Corte ha ritenuto che non occorra un aumento volumetrico esterno apprezzabile: una nuova volumetria interna (soppalco che crea un ambiente abitabile) integra il requisito della ristrutturazione pesante e dunque l'obbligo del permesso di costruire

  • DPR 380/2001, art. 93

    L'esonero dal preavviso scritto previsto dal comma 1 per varianti non sostanziali non si applica se l'intervento costituisce ristrutturazione pesante; la Corte ha ritenuto l'opera sostanziale e rilevante

  • DPR 380/2001, art. 94

    L'obbligo di autorizzazione preventiva (art. 94) trova applicazione alle opere qualificate come rilevanti; la difesa non ha specificato adeguatamente perché l'intervento rientrerebbe tra quelli esenti dall'autorizzazione preventiva

  • DPR 380/2001, art. 94-bis comma 2

    La Corte ha richiamato la specificità richiesta nella censura per escludere l'autorizzazione preventiva, ritenendo infondata la generica contestazione difensiva

  • DPR 380/2001, art. 95

    La norma penale sull'inosservanza delle prescrizioni in materia di opere rilevanti per la pubblica incolumità è stata ritenuta applicabile perché l'intervento ha inciso su strutture portanti e carichi statici

  • Codice penale, art. 131-bis

    La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità è stata ritenuta inapplicabile per la pluralità e la natura rilevante delle violazioni (urbanistiche e antisismiche) che compongono il 'fatto' nel suo insieme

  • Codice di procedura penale, art. 603

    L'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è eccezionale; il rigetto della richiesta può essere implicito se la motivazione della sentenza di appello mostra che gli elementi acquisiti sono ritenuti sufficienti a decidere

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'entità dell'onere per il ricorrente; la Corte d'appello/di cassazione può equitativamente liquidare somme in favore della Cassa se non ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La creazione di un soppalco che determini una nuova volumetria interna e renda lo spazio utilizzabile come vano abitabile può costituire ristrutturazione 'pesante' anche senza aumento volumetrico esterno apparente: valutare l'effettiva modificazione dell'organismo edilizio e l'abitabilità oggettiva
  • La qualificazione dell'intervento (ristrutturazione leggera vs pesante) richiede una valutazione unitaria di tutte le opere accessorie (sopraelevazioni, aperture sui prospetti, modifiche strutturali) e del loro impatto su volumetria, sagoma, prospetti e strutture portanti
  • La presentazione successiva di una SCIA o di una sanatoria amministrativa non esclude automaticamente la rilevanza penale se l'intervento richiedeva preventivamente permesso di costruire o ha comportato violazioni strutturali/antisismiche rilevanti
  • Per ottenere l'esenzione dal preavviso regionale o l'esclusione dall'autorizzazione preventiva, la parte deve formulare censure specifiche e puntuali: deduzioni generiche sulla non rilevanza sono scarsamente efficaci in sede di legittimità
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di nuove acquisizioni probatorie in appello è eccezionale; il giudice deve ritenere impossibile decidere allo stato degli atti per disporla; la semplice divergenza di valutazioni tecniche non è sufficiente
  • L'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è difficilmente applicabile quando il 'fatto' integra plurime violazioni della stessa o affini ratio punendi (es. più profili urbanistici e antisismici), perché la valutazione è complessiva e tiene conto dell'offensività aggregata

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