Cassazione Penale, Sentenza n. 35212/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Asti per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il giudice ha assolto per mancanza del dolo in ragione della supposta ignoranza della norma penale relativa ai requisiti di residenza per ottenere il reddito di cittadinanza (art. 2 D.L. 4/2019 e art. 7 D.L. 4/2019). Ha censurato la motivazione che avrebbe ritenuto inescusabile l'errore sulla legge penale, richiamando il principio per cui le disposizioni che integrano i requisiti di accesso al beneficio sono incorporate nella norma penale e che l'ignoranza di tali requisiti non è inevitabile né scusabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'errore sulla legge penale relativo ai requisiti di residenza per il reddito di cittadinanza è inescusabile, richiamando giurisprudenza consolidata che considera le norme amministrative richiamate nel reato come parte del precetto penale. Ha inoltre escluso rilievo all'abrogazione del reato a decorrere dal 01/01/2024 ai fini della decisione impugnata. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Asti per nuovo esame in diversa composizione, con istruzioni di valutare la questione sotto la prospettiva dell'errore sulla legge penale e verificare se possa dirsi inevitabile.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 4/2019 (convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26)
norma incriminatrice che punisce chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi per ottenere indebitamente il beneficio
La Corte considera l'art. 7 come norma penale che incorpora, nel suo precetto, i requisiti amministrativi richiamati dall'art. 2; l'ignoranza di tali requisiti è errore sulla legge penale inescusabile
art. 2 D.L. 4/2019
disposizione che detta i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio (es. residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due)
Considerata norma 'componente' del precetto penale: i requisiti ivi indicati sono integrati nella fattispecie criminale e l'errore su di essi costituisce errore sulla legge penale
art. 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197
abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 D.L. 4/2019
La Corte ha ritenuto che l'abrogazione non rilevi per la valutazione del caso concreto relativo a fatti commessi anteriormente; la giurisprudenza richiamata ritiene comunque l'ignoranza inescusabile anche dopo valutazioni sull'abrogazione
art. 5 cod. pen.
Richiamato come principio quadro sull'errore di diritto: l'errore sulla legge penale è inescusabile salvo che sussista l'inevitabilità dell'ignoranza; la Corte invita a verificare la sussistenza dell'inevitabilità nel nuovo esame
art. 47 cod. pen.
Usato per distinguere tra legge penale e 'legge diversa dalla legge penale': la Corte precisa che le norme amministrative richiamate dalla norma penale si considerano incorporate e non rientrano nella nozione che escluderebbe l'errore di diritto
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Fondamento formale del ricorso per cassazione: vizio di violazione di legge nella motivazione della sentenza di merito
Sentenza Corte cost. n. 31 del 2025
dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lett. a) n.2 del D.L. 4/2019 nella parte in cui prevedeva la residenza "per almeno 10 anni" sostituita da "per almeno 5 anni"
La Corte di legittimità ha osservato che tale pronuncia non incide sui fatti di causa per le date rilevanti e ribadisce il principio sull'inescusabilità dell'errore
Giurisprudenza di Sez. 3 e Sez. 4 (es. Sez. 4, n. 14011/2015; Sez. 3, n. 44924/2023; Sez. 3, n. 7541/2024)
estratti dottrinari e passaggi citati nella decisione relativi alla nozione di errore sulla legge penale e all'incorporazione delle norme amministrative
Riferimenti consolidati che affermano l'inescusabilità dell'errore riguardante i requisiti del reddito di cittadinanza e similari istituti; confermano che norme amministrative richiamate dalla norma penale sono da considerarsi parte del precetto
Massime di principio
- L'ignoranza della norma penale che sancisce la punibilità per dichiarazioni false finalizzate a ottenere prestazioni (es. reddito di cittadinanza) è generalmente inescusabile quando i requisiti amministrativi sono espressamente integrati nel precetto penale
- Se una norma penale richiama o incorpora criteri di diritto non penale (requisiti amministrativi), l'errore su detti criteri si qualifica come errore sulla legge penale (art. 47 e art. 5 cod. pen.)
- L'abrogazione successiva della fattispecie penale opera con efficacia prospettica e non elimina automaticamente le responsabilità relative a fatti commessi anteriormente, salvo diversa indicazione di efficacia retroattiva
- In giudizio, per resistere a una condanna basata su conoscenza della legge, è necessario provare l'inevitabilità dell'errore (ossia l'impossibilità di conoscere la norma), che è un'onere probatorio stringente a favore dell'imputato
- In caso di valutazione errata del dolo per presunta ignoranza della legge la Corte di cassazione può annullare la sentenza e rinviare per nuovo esame con istruzioni di valutare specificamente l'errore sulla legge penale e la sua inevitabilità
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