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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35213/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vailati ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'assoluzione per tenuità del fatto, chiedendo che il reato fosse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La contestazione riguardava il periodo marzo-novembre 2016; la difesa ha sostenuto che, ai sensi della disciplina sui contributi (D.Lgs. 422/1998, art. 2, comma 1, lett. b), la consumazione va individuata nel 16 del mese successivo e che la prescrizione (6 anni e 6 mesi per l'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83) era maturata il 16/06/2024, quindi prima della pronuncia di appello del 20/09/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il motivo. Ha condiviso il calcolo della decorrenza della prescrizione (6 anni e 6 mesi decorrenti dalla data individuata dal D.Lgs. 422/1998, ossia 16/06/2024) e ha accertato che la prescrizione era maturata prima della sentenza d'appello del 20/09/2024. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il reato sia estinto per prescrizione e che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararlo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. invece di applicare la disciplina dell'art. 131-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.9.1983, n. 463 (conv. L. 638/1983)

    Il reato contestato rientra nella disciplina di questo articolo; la Corte ha applicato la relativa prescrizione, determinandone la durata a 6 anni e 6 mesi.

  • D.Lgs. 422/1998, art. 2, comma 1, lett. b)

    Individua il momento di consumazione ai fini contributivi come il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi; la Corte lo ha utilizzato per fissare la decorrenza della prescrizione (16/06/2024).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicarla.

  • art. 131-bis cod. proc. pen.

    Regime comune per estinzione del reato con pene residuali; la Corte ha escluso la sua applicazione quando il reato è già estinto per prescrizione, richiedendo la declaratoria ex art. 129 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente il motivo di cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche come unico motivo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per l'ammissibilità.

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016) Rv. 266819 - 01 (precedente)

    Principio richiamato dalla Corte: è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche come motivo unico.

  • decreto legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato come norma procedurale in relazione alle conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile se deduce che la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, anche come unico motivo.
  • Per reati soggetti all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83 la prescrizione va calcolata (in assenza di sospensioni) come 6 anni e 6 mesi dalla consumazione; per i reati contributivi la consumazione si individua spesso nel 16 del mese successivo ai contributi, ai sensi del D.Lgs. 422/1998.
  • Se la prescrizione è maturata prima della decisione di merito il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; non si può applicare la disciplina dell'art. 131-bis quando il reato è già estinto.
  • È fondamentale per la difesa calcolare con precisione la decorrenza della prescrizione e segnalare tempestivamente ogni causa di sospensione o interruzione: se il giudice di merito omette la declaratoria la difesa può ottenere l'annullamento senza rinvio in Cassazione.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio riguarda l'intervenuta estinzione del reato e non sussistono questioni di merito da rimettere al giudice di merito.

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