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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20362/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

Due lavoratrici avevano agito contro la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento della qualifica superiore di assistente di sala operativa, con decorrenza da aprile 2008, e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che le mansioni svolte fossero riconducibili alla declaratoria superiore prevista dal CCNL e dall’accordo collettivo del 17 luglio 2008, e respingendo anche l’eccezione di parziale prescrizione dei crediti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali e dell’art. 2948 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prescrizione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 74 del CCNL personale non dirigente, sostenendo che la diversa struttura del centro operativo stradale rispetto alla sala operativa compartimentale impedisse di assimilare le mansioni svolte dalle dipendenti alla figura di assistente di sala operativa e che la disciplina collettiva riguardasse solo la sala operativa compartimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la decisione di merito sulla prescrizione era conforme all’orientamento consolidato secondo cui, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto, in mancanza di un regime di stabilità reale del rapporto stesso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la società non aveva indicato una fonte collettiva o regolamentare che disciplinasse la pretesa distinzione tra centro operativo stradale e sala operativa compartimentale; inoltre, le declaratorie contrattuali richiamate non contenevano alcun elemento che collegasse il diverso inquadramento alla maggiore o minore complessità della struttura, sicché la sussunzione delle mansioni nella figura superiore doveva essere effettuata solo sulla base delle declaratorie collettive. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non vi riconosce alcun rilievo decisivo rispetto alla soluzione della controversia.

  • art. 39 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza accoglimento della relativa censura.

  • art. 4 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 41 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 2948 c.c.

    per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in mancanza di stabilità del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    opera nel combinato disposto con l’art. 2948 c.c. per individuare il dies a quo della prescrizione dalla cessazione del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l’interpretazione del CCNL, ma la Corte ritiene corretta la lettura delle declaratorie collettive.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per censurare l’interpretazione del CCNL, ma non conduce all’accoglimento del ricorso.

  • art. 74 CCNL Personale non dirigente ANAS spa

    le declaratorie generali dei livelli B1 e B sono il parametro per la qualificazione delle mansioni; la sussunzione va compiuta in base alle declaratorie collettive generali e specifiche.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, quando il rapporto a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità reale, il termine prescrizionale dei diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla sua esecuzione in costanza di rapporto.
  • La pretesa di un superiore inquadramento professionale deve essere verificata anzitutto sulla base delle declaratorie collettive applicabili; non è sufficiente invocare, in via astratta, una diversa struttura organizzativa del luogo di lavoro se tale differenza non risulta disciplinata da fonti collettive o regolamentari rilevanti.
  • Quando il contratto collettivo disciplina in modo specifico determinate figure professionali, il giudice deve procedere alla sussunzione delle mansioni concretamente svolte in quelle declaratorie, senza introdurre criteri ulteriori non desumibili dal testo negoziale.
  • Chi contesta un inquadramento riconosciuto in giudizio deve allegare e provare la fonte normativa o contrattuale che giustifica la diversa qualificazione delle mansioni; deduzioni generiche o non documentate non sono idonee a sovvertire la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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